IL LICENZIAMENTO PER (PRETESO) MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA
Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di un lavoratore, il quale, dopo essere stato assunto, con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, alle dipendenze di un’Azienda esercente l’attività di vendita di ricambi per auto, con la (formale) qualifica di “magazziniere”, sulla base del CCNL Terziario-Confcommercio, era stato, peraltro, adibito, sin dal primo giorno di lavoro, esclusivamente a mansioni di addetto alla vendita - con l’incarico, tra l’altro, di effettuare le consegne ai vari clienti utilizzando un furgone aziendale - e, alla scadenza del periodo di prova (fissato in mesi due), era stato licenziato per (preteso) mancato superamento del periodo di prova.