E’ noto che con l’espressione licenziamento ritorsivo (o per ritorsione) si fa riferimento alle ipotesi in cui il Datore di Lavoro procede al licenziamento di un lavoratore solo apparentemente per una giusta causa o per un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo che sia), ma, in realtà, per punirlo per qualcosa che esso lavoratore abbia detto o fatto e che sia risultato sgradito al Datore di Lavoro.

Tale licenziamento è, per legge, nullo e, quindi, improduttivo di effetti; con la conseguenza che il lavoratore ha il diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro; con conseguente pagamento di tutte le retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.

Lo Studio Legale Nouvenne ha, di recente, affrontato il caso di un lavoratore – assunto, da circa due anni, alle dipendenze di un’Impresa del Settore Autotrasporti, come impiegato con funzioni direttive – il quale vantava delle differenze retributive, a titolo di Superminimo contrattualmente pattuito all’atto dell’assunzione e non erogato, o erogato solo in parte, dal Datore di Lavoro.

Rimasta priva di riscontro l’intimazione stragiudiziale di pagamento, il lavoratore, con l’assistenza dello Studio Legale Nouvenne, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Parma – Sez. Lav. – l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Il decreto ingiuntivo ed il relativo atto di precetto sono stati notificati al Datore di Lavoro in data 22 novembre 2022.

Di lì a pochi giorni (e precisamente in data 29 novembre) il Datore di lavoro ha intimato al lavoratore il licenziamento per (preteso) giustificato motivo oggettivo, asseritamente consistente nella decisione, ai fini di un risparmio di costi, di affidare l’esecuzione delle mansioni del lavoratore direttamente all’Amministratore Delegato.

Immediatamente dopo il licenziamento del lavoratore, il Datore di Lavoro ha provveduto ad assumere un’apprendista, al quale ha affidato le mansioni in precedenza svolte dal lavoratore licenziato.

Lo Studio Legale Nouvenne ha, quindi, provveduto ad impugnare stragiudizialmente il licenziamento, eccependo, in via preliminare, la (manifesta) natura ritorsiva del licenziamento, siccome intimato all’unico fine di punire il lavoratore per avere lo stesso (legittimamente) ritenuto di far valere le proprie pretese creditorie.

In subordine, Lo Studio Legale Nouvenne ha, comunque, eccepito l’illegittimità del licenziamento, per (radicale) insussistenza del motivo oggettivo posto a fondamento del recesso e, in ogni caso, per violazione dell’obbligo del c.d. “repechage”.

Con ogni conseguenza reintegratoria/indennitaria a carico del Datore di Lavoro.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, pertanto, per la relativa assistenza (sia stragiudiziale che, eventualmente, giudiziale), in favore di quei lavoratori, sia del settore privato che del settore pubblico, che fossero interessati.