Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di un lavoratore, il quale, dopo essere stato assunto, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica, e le relative mansioni, di magazziniere, alle dipendenze di un’Azienda esercente attività di logistica e trasporti, con sede operativa nella bassa Lombardia, con un periodo di prova previsto della durata di tre mesi, alla scadenza del periodo di prova, era stato licenziato per (preteso) mancato superamento del periodo di prova.

Senonchè, il lavoratore ha riferito che sin dai primi giorni di lavoro si era lamentato con il proprio Capo-turno della mancata consegna dei D.P.I. (quali, per esempio, tappi anti-rumore e caschetto protettivo), oltre che di aver ricevuto una formazione non adeguata.

Lo Studio Legale Nouvenne ha, pertanto, espresso il parere secondo cui il licenziamento in questione si palesa nullo, in quanto ritorsivo, atteso che lo stesso si configura come una punizione rispetto alle (legittime) istanze di tutela avanzate dal lavoratore.

Fermo restando che l’onere della prova dei fatti, tesi a dimostrare la ritorsività del licenziamento, incombe interamente sul lavoratore, in caso di annullamento, in sede giudiziale, del licenziamento in questione, l’Azienda verrà condannata alle relative conseguenze reintegratorie/indennitarie di legge.

Lo Studio Legale Nouvenne  si offre, quindi, per la relativa impugnazione del licenziamento per (preteso) mancato superamento del periodo di prova, sia in sede stragiudiziale, sia, eventualmente, in sede giudiziale, in favore di quei lavoratori, sia del Settore privato, sia del Settore pubblico, che fossero eventualmente interessati.