Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di un lavoratore, il quale, dopo essere stato assunto, con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, alle dipendenze di un’Azienda esercente l’attività di vendita di ricambi per auto, con la (formale) qualifica di “magazziniere”, sulla base del CCNL Terziario-Confcommercio, era stato, peraltro, adibito, sin dal primo giorno di lavoro, esclusivamente a mansioni di addetto alla vendita – con l’incarico, tra l’altro, di effettuare le consegne ai vari clienti utilizzando un furgone aziendale – e, alla scadenza del periodo di prova (fissato in mesi due), era stato licenziato per (preteso) mancato superamento del periodo di prova.

Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui il licenziamento in questione di palesa illegittimo, atteso che il periodo di prova si è svolto su mansioni diverse da quelle indicate in sede di lettera di assunzione.

E, conseguentemente, il lavoratore in questione potrà chiedere che gli venga risarcito il danno patrimoniale per l’effetto subito, danno che è agevolmente identificabile con le retribuzioni che il lavoratore ha perso dal giorno del licenziamento fino a quello di prevista scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa impugnazione del licenziamento per (preteso) mancato superamento del periodo di prova, sia in sede stragiudiziale, sia, eventualmente, in sede giudiziale, in favore di quei lavoratori, sia del Settore privato, sia del Settore pubblico, che fossero eventualmente interessati.