Un lavoratore – in servizio quale Tecnico radiologo, sulla base del CCNL del Comparto Sanità, presso un’Azienda Ospedaliera della Regione Lombardia – si è recentemente rivolto allo Studio Legale Nouvenne, lamentando di essere stato costretto, per un periodo di ben otto anni (nel caso concreto dall’anno 2012 all’anno 2020), a prestare turni di lavoro anche di nove giorni consecutivi; con conseguente mancata fruizione dei riposi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In conseguenza della predetta condizione di super-lavoro il lavoratore lamentava di aver sviluppato, tra l’altro, una sindrome ansioso-depressiva di natura reattiva, da porsi, quindi, in nesso di derivazione causale con la precitata condizione di super-lavoro.

Lo  Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui nel caso in esame sussistono i presupposti per inviare, in prima battuta, una diffida all’Azienda Ospedaliera datrice di lavoro, mediante cui rivendicare il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale (in termini di danni morali ed esistenziali, nonché alla salute psico-fisica) sofferti dal lavoratore in conseguenza del sopradescritto stato di super-lavoro e di conseguente negazione dei riposi; e, in seconda battuta, laddove la diffida non venisse riscontrata o venisse riscontrata negativamente dall’Azienda Ospedaliera, per procedere con un ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente e tanto a fronte di un compendio probatorio costituito da tutti i prospetti dei turni del periodo “incriminato”, nonchè da copiosa certificazione medica specialistica, attestante la patologia lamentata ed il nesso causale con le condizioni di super-lavoro.

Nei casi, quindi, di condizioni di super-lavoro è consigliabile che il lavoratore coinvolto, in previsione di un’eventuale azione giudiziaria, si premunisca, da un lato, di conservare una copia dei piani-turni o di ogni altra documentazione utile a ricostruire i tempi e le modalità dell’attività lavorativa e, dall’altro – laddove, in concomitanza di tali condizioni di super-lavoro, abbia sofferto di sintomi tali da esitare in una patologia – di procurarsi la relativa certificazione medica specialistica (preferibilmente rilasciata da un Medico operante presso una Struttura Sanitaria Pubblica), sulla base della quale, poi, incaricare un Medico-Legale dell’accertamento del nesso di causalità tra insorgenza della malattia e condizioni lavorative di super-lavoro.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza (sia in sede stragiudiziale, sia, eventualmente, in sede giudiziale) in favore di quei Lavoratori (Medici, Tecnici di laboratorio, Personale infermieristico, O.S.S.) della Sanità (sia pubblica che privata) che fossero eventualmente interessati.