Si osserva nella pratica, più frequentemente di quanto non si pensi, il caso di lavoratori, pervero più del settore privato che del settore pubblico, che vengono dequalificati e/o demansionati, al di fuori delle previsioni – per quanto riguarda i lavoratori del settore privato – di cui all’art. 2103 cod. civ. (nel testo risultante dalla riforma operata dall’art. 3 del D.Lgs, n. 81/2015); norma questa che, entro certi limiti ed a determinate condizioni, consente il demansionamento del lavoratore.

Ove tale situazione di dequalificazione e/o demansionamento si realizzi, il lavoratore ha certamente il diritto di rivendicare il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che ne siano scaturiti.

Sotto il profilo dei danni non patrimoniali possono venire in rilievo:

  1. i danni alla professionalità, sia in termini di lesione alla specifica professionalità, sia in termini di lesione all’immagine professionale;
  2. i danni morali e/o esistenziali;
  3. eventuali danni alla salute psico-fisica, laddove il dipendente, in conseguenza del sopradescritto stato di cose, abbia sviluppato una qualche patologia, debitamente accertata da uno Specialista, preferibilmente di una Struttura Sanitaria Pubblica.

Sotto il profilo dei danni patrimoniali possono, invece, venire in rilievo:

  1. un danno da perdita retributiva, se il dipendente, a causa del suddetto stato di cose, si veda precludere il maturare delle condizioni necessarie per vedersi riconoscere la retribuzione c.d. premiante;
  2. eventuali danni da perdita di “chance”, se il dipendente si sia trovato a dover rinunciare ad altre occasioni di impiego o, per quanto riguarda il settore pubblico, si sia visto precludere le c.d. progressioni di carriera.

L’onere di provare i danni in questione è interamente a carico del lavoratore, con prova che, per quanto riguarda i danni alla professionalità, può essere fornita anche mediante presunzioni; ad un più risalente orientamento della Corte di Cassazione, che riteneva che tale voce di danno fosse in re ipsa, e, quindi, da riconoscersi automaticamente, se ne è sostituito un altro, oggi consolidato, secondo cui il danno alla professionalità (anche in termini di danno all’immagine professionale) va sempre provato, seppur anche in via presuntiva, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (durata della dequalificazione/demansionamento; ruolo in precedenza ricoperto dal lavoratore ecc.).

Lo Studio Legale Nouvenne è a disposizione sia dei dipendenti del settore privato che dei dipendenti del settore pubblico per la relativa assistenza sia stragiudiziale che giudiziale.