E’ noto che, sulla base del costante insegnamento della giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione che dei Giudici di merito, sul lavoratore che agisca in giudizio, al fine di ottenere il pagamento di differenze retributive a titolo di ore di lavoro straordinario lavorate e non pagate, incombe un onere della prova particolarmente rigoroso.

Secondo il surrichiamato insegnamento giurisprudenziale non è, cioè, sufficiente allegare in sede di ricorso introduttivo di avere lavorato “una media di dieci ore al giorno per cinque giorni alla settimana”, ma è necessario allegare (e, poi, provare) di aver lavorato dalle ore x alle ore y del tal giorno della settimana.

Tale onere della prova si assolve, perlopiù, mediante testimoni, ma può essere assolto anche mediante la produzione di documenti (quali, per esempio, nel settore dell’autotrasporto, i fogli di registrazione dei dischi cronotachigrafi o i dischi stessi).

Dato che spesso, tuttavia, i testimoni non “coprono” l’intero periodo di causa, oppure – stante il tempo, sovente non breve, che intercorre dall’epoca dei fatti a quella in cui il testimone è chiamato a deporre in giudizio – possono avere dei “vuoti” di memoria, è consigliabile che il lavoratore, il quale intenda agire in giudizio nei confronti del proprio datore (o ex datore) di lavoro, annoti giorno per giorno, su un proprio diario o calendario, le ore di lavoro prestate.

Tale diario/calendario potrà essere prodotto in allegato al ricorso introduttivo, perlomeno come prova indiziaria delle ore di lavoro straordinario effettuate.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che (eventualmente) giudiziale, in favore di quei Lavoratori che fossero interessati.