Lo Studio Legale Nouvenne ha, di recente, risolto brillantemente un (nuovo) caso di “mobbing”.

Ed invero, lo Studio Legale Nouvenne ha prestato assistenza in favore di una “apprendista impiegata”, assunta, da circa un’anno e mezzo, alle dipendenze di un’Impresa individuale appartenente al Settore Metalmeccanico Artigiano ed occupante alle proprie dipendenze una decina di lavoratori.

La precitata “apprendista impiegata” lamentava di essere stata fatta oggetto, dopo circa un’anno dall’assunzione, di una serie di comportamenti “mobbizzanti”, ad opera sia del titolare legale rappresentante dell’Impresa, sia dei colleghi di lavoro.

Tali comportamenti “mobbizzanti”, e, comunque, tali da avere generato un ambiente di lavoro “stressogeno”, si sono estrinsecati, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

  1. ora nel mettere costantemente in dubbio le capacità lavorative di essa apprendista;
  2. ora nell’accusarla di non ricordare le cose, invitandola, con toni canzonatori, a prendere “una pastiglia per la memoria”;
  3. ora nel contestarle (presunti) errori anche laddove la lavoratrice si era pedissequamente attenuta alle indicazioni dei superiori;
  4. ora nell’instaurare un clima di intimidazione all’interno dell’ufficio, mediante il divieto di replicare alle osservazioni dei superiori e financo di ridere;
  5. ora nel permettersi di formulare osservazioni circa ciò che la lavoratrice – la quale è affetta da una patologia cronica (“diabete mellito tipo-1” ) – avrebbe dovuto, o non dovuto, mangiare, mediante frasi quali:”Questo non puoi mangiarlo”; “Più vai avanti e più la patologia peggiora”; “Se continui a mangiare quello che vuoi Ti verrà una pancreatite”;
  6. ora nel mettere in dubbio la veridicità delle assenze per malattia;
  7. ora nel sottoporla a controlli, nonché a critiche, in occasione della fruizione di permessi per motivi personali;
  8. fino ad arrivare, da ultimo, ad invitarla a “rimanere a casa per sempre”; il tutto accompagnato da toni e modi aggressivi, ed anche in presenza di testimoni, all’evidente scopo di indurre la lavoratrice a rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro.

Lo Studio Legale Nouvenne ha, pertanto, provveduto ad inviare una diffida, mediante cui, da un lato, ha intimato all’Impresa datrice di lavoro di volersi immediatamente attivare, al fine di fare, altrettanto immediatamente, cessare le sopradescritte condotte illecite; e, dall’altro, ha rivendicato il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non (questi ultimi in termini di danni morali ed esistenziali, nonché alla salute psico-fisica), patiti e patiendi dalla lavoratrice in conseguenza delle sopradescritte condotte “mobbizzanti” e, comunque, tali da aver generato un ambiente di lavoro “stressogeno”.

L’Impresa datrice di lavoro, pur contestando la prospettazione dei fatti resa dalla lavoratrice, ha, ciò nonostante, preferito, all’esito di trattative intercorse tra i legali delle parti, addivenire ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo e corresponsione in favore della lavoratrice di una somma pari a n. 3 mensilità della retribuzione, a titolo di incentivo all’esodo; il tutto sancito in apposito verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede c.d. “protetta”.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia eventualmente giudiziale, in favore di quei Lavoratori, sia del settore Privato che del settore Pubblico, che siano vittime di “mobbing” e che, comunque, si trovino ad operare in un ambiente di lavoro “stressogeno”.