Prosegue, senza sosta, il “trend” positivo dello Studio Legale Nouvenne nelle controversie avverso i dinieghi di nulla osta alla mobilità.
Se ne è avuta una ulteriore conferma in una recentissima controversia, che ha visto come “protagonista” un lavoratore, assunto alle dipendenze di un’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Regione Lombardia, con il profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario-Infermiere”, sulla base del CCNL del Comparto della Sanità.
Il predetto, essendo risultato vincitore di un “Avviso Pubblico di Mobilità volontaria regionale ed interregionale” indetto da un’Azienda Sanitaria Locale della Regione Campania, si era visto negare il nulla osta alla mobilità da parte della propria Azienda Sanitaria datrice di lavoro, a motivo della dedotta carenza di personale nel relativo profilo professionale.
Stando così le cose, il lavoratore faceva intervenire lo Studio Legale Nouvenne, che, previo invio di una diffida stragiudiziale, rimasta inesitata, depositava, successivamente, ricorso avanti al Tribunale di Cremona – Sez. Lav., impugnando, sotto plurimi profili, in quanto illegittimo e/o pretestuoso, il diniego di nulla osta e chiedendo, pertanto, la condanna dell’ASST al rilascio del nulla osta alla mobilità.
Orbene, in sede di udienza del 3 febbraio u.s., fissata per la comparizione delle parti e per la discussione del ricorso, il Giudice ha formulato a verbale – verbale che si allega – la seguente proposta conciliativa:”rilascio del nulla osta e trasferimento presso la ASL…con differimento degli effetti alla fine del mese di maggio 2026” ed ha rinviato la causa all’udienza del 9 giugno p.v. “per eventuale conciliazione”.
Nelle more, l’ASL di destinazione, regolarmente costituitasi in giudizio, ha provveduto a comunicare formalmente la persistenza del proprio interesse ad inserire nel proprio organico il ricorrente.
Stando così le cose, è ragionevole ipotizzare che l’ASST datrice di lavoro possa rilasciare il nulla osta alla mobilità.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Lavoratori del Settore Pubblico ed, in particolare, del Comparto della Sanità, che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.
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