Prosegue, incessante, l’attività di assistenza dello Studio Legale Nouvenne in favore della “categoria” degli Infermieri.

Se ne è avuta una ulteriore conferma assai di recente, allorchè lo Studio Legale Nouvenne è stato incaricato della relativa assistenza da parte di un gruppo di n. 15 Infermieri, assunti alle dipendenze di una Società Cooperativa Sociale.

I predetti, tutti con sede di lavoro presso una Casa di Riposo per anziani (CRA), sita in provincia di Parma, hanno lamentato che la Cooperativa datrice di lavoro – con ciò contravvenendo non solo al costante orientamento giurisprudenziale sul punto, secondo cui, con particolare riferimento all’ambito infermieristico, il c.d. “tempo-tuta”, cioè il tempo necessario per procedere alla vestizione ed alla svestizione degli indumenti di lavoro, costituisce a tutti gli effetti, orario di lavoro e, quindi, va retribuito con la relativa quota di retribuzione, ma anche ad una specifica disposizione del CCNL applicabile (v. art. 85 CCNL Cooperative Sociali 2023/2025, secondo cui:”Il tempo di vestizione e svestizione riconosciuto come orario di lavoro è di complessivi 15 minuti)  – ha sempre omesso di riconoscere come orario di lavoro e, quindi, di retribuire, il c.d. “tempo-tuta”.

Stando così le cose, lo Studio Legale Nouvenne è, pertanto, in procinto di inviare una diffida alla Società Cooperativa datrice di lavoro mediante cui rivendicare il pagamento, per ciascuno degli interessati, della relativa quota di retribuzione, da calcolare sull’intero rapporto di lavoro.

Si forniranno, quindi, gli aggiornamenti del caso in uno dei prossimi contributi.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quegli Infermieri, sia del Settore Privato che del Settore Pubblico, che si siano visti negare il riconoscimento del c.d. “tempo tuta”.