Lo Studio Legale Nouvenne è stato, assai di recente, incaricato dell’assistenza da parte di un dipendente di un Comune capoluogo di Provincia sito nella Regione Lombardia.

Il predetto Lavoratore – inquadrato nella “Area degli Istruttori” e nel profilo professionale di “Istruttore dei Servizi Amministrativi Contabili”, il tutto sulla base del CCNL del Comparto Funzioni Locali, con sede di servizio presso la “Unità Anagrafe e Messi”, in data 29/4/2026 è risultato destinatario di una richiesta di comando, per il periodo di un anno, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – con assegnazione in comando prevista presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di una città emiliana.

Senonchè il Comune datore di lavoro, in data 11/5/2026, ha opposto un diniego alla concessione del nulla-osta al trasferimento in comando del lavoratore, con la seguente motivazione (“…considerata la grave carenza di personale nell’Area Servizi al cittadino, dove è assegnato il dipendente,”).

Lo Studio Legale Nouvenne, esaminata la documentazione del caso e sulla base delle ulteriori informazioni fornite dal Lavoratore, ha concluso per l’illegittimità e, comunque, per l’infondatezza, della motivazione addotta dall’Ente datore di lavoro per negare il rilascio del nulla osta al comando.

Nei giorni scorsi, lo Studio Legale Nouvenne ha, pertanto, provveduto ad inviare una diffida al Comune datore di lavoro.

In sede di precitata diffida, lo Studio Legale Nouvenne ha eccepito:

a) l’illegittimità del diniego di nulla osta al comando, considerato, da un lato, che l’autorizzazione al comando in questione deve ritenersi un atto dovuto e tanto sulla base del disposto di cui all’art. 6, c. 1-quinquies, secondo periodo, del D.L. 30/4/2022 n. 36 (c.d. Decreto PNRR2), convertito in legge con modificazioni dalla L. 30/6/2022 n. 79, che qualifica espressamente come “comandi obbligatori”, tra gli altri, quelli “presso le sedi territoriali del Ministero”; con conseguente obbligo del Comune di adottare i relativi consequenziali provvedimenti necessari al perfezionamento del trasferimento; e, considerata, dall’altro, la genericità del diniego di comando, avendo il Comune omesso di precisare se la dedotta “grave” carenza di personale “determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente” (cfr. art. 30, c. 1, D.Lgs n. 165/2001);

b) e, comunque, l’infondatezza del diniego di nulla osta al comando, atteso che, come si è potuto appurare, nel corrente mese di giugno, il Comune provvederà ad assumere, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale, diverse decine di unità di personale con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” da assegnare alla “Area Servizi al Cittadino” di appartenenza del Lavoratore; per modo che, entro breve, l’Ente potrà certamente colmare la dedotta (pur contestata) “grave” carenza di personale.

Parallelamente, lo Studio Legale Nouvenne ha provveduto ad inviare una diffida anche al MEF, mediante cui ha intimato al Ministero di astenersi dal procedere all’archiviazione della procedura di comando, sino a che la controversia con il Comune di appartenenza del Lavoratore non si sarà risolta.

Al momento della pubblicazione del presente contributo il Comune non ha ancora dato riscontro alla diffida.

Per un aggiornamento circa gli sviluppi della vicenda si rimanda, quindi, ad uno dei prossimi contributi.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Dipendenti Pubblici che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità o al comando.