Lo Studio Legale Nouvenne è stato, assai di recente, incaricato dell’assistenza da parte di un dipendente di un Comune della Brianza.

Il predetto Lavoratore – inquadrato nella “Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione” e nel profilo professionale di “Funzionario Tecnico”, il tutto sulla base del CCNL del Comparto Funzioni Locali, con sede di servizio presso il Settore “Governo del Territorio” – Servizio “Edilizia Privata”, all’esito della partecipazione ad un “Avviso pubblico di mobilità volontaria” indetto da un Comune metropolitano, era risultato utilmente collocato in graduatoria.

Senonchè il Comune datore di lavoro, in data 17/6/2026, aveva opposto un diniego alla concessione del nulla-osta alla mobilità del lavoratore, con la seguente motivazione (“…scopertura superiore al valore del 10%…; persistenti criticità assunzionali dell’Area Tecnica…; inevitabili ripercussioni sulla gestione dei procedimenti”).

Essendo rimasta priva di riscontro, da parte del Comune di lavoro, la diffida inviata nell’interesse del lavoratore (mentre il Comune metropolitano di destinazione ha confermato la persistenza del proprio interesse a “ricevere” il lavoratore), lo Studio Legale Nouvenne – considerato che il Comune di (auspicata) destinazione ha ribadito come termine ultimo per il trasferimento la data del 7 settembre p.v. – ha, pertanto, depositato un ricorso d’urgenza avanti al Tribunale di Monza – Sez. Lav., in quanto competente per territorio.

A fondamento del ricorso avverso il diniego di nulla osta alla mobilità, lo Studio Legale Nouvenne ha dedotto:

a) la (manifesta) illegittimità della motivazione, in quanto fondata su un’interpretazione distorta, e su una conseguente distorta applicazione, della normativa applicabile (art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001); ed, invero, la norma precitata non “dice” affatto che, in caso di superamento delle soglie percentuali stabilite dalla medesima disposizione, è vietato il rilascio del nulla osta alla mobilità, ma si limita ad “affermare” che, in tali casi, occorre il consenso al trasferimento dell’Amministrazione datrice di lavoro; per modo che la scopertura di organico non è, in sé e per sé, un dato preclusivo del rilascio del nulla osta alla mobilità;

b) la (altrettanto) manifesta) genericità della motivazione, avendo il Comune datore di lavoro del tutto omesso di precisare come e quando si siano manifestate le dedotte “criticità assunzionali” – tanto più se si considera che non risulta che il Comune in questione abbia mai emesso dei Bandi di concorso volti all’assunzione di personale tecnico – e, in ogni caso, se ed in che modo la dedotta carenza di personale dell’Area Tecnica incida, in concreto, negativamente sull’organizzazione e sul funzionamento dello specifico Servizio (“Edilizia Privata”) di assegnazione del ricorrente;

c) l’infondatezza della motivazione, avendo il Dirigente Responsabile delle Risorse Umane, in occasione di una riunione tenutasi con tutto il personale nel mese di maggio u.s., affermato che all’interno dello specifico Settore di appartenenza del ricorrente (“Governo del Territorio”) non vi è alcuna carenza di personale tecnico.

Al momento della pubblicazione del presente contributo l’udienza fissata per la discussione del ricorso non si è ancora tenuta.

Per un aggiornamento circa gli sviluppi della vicenda si rimanda, quindi, ad uno dei prossimi contributi.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Dipendenti Pubblici che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità o al comando.