Prosegue, senza sosta, il “trend” positivo dello Studio Legale Nouvenne nelle controversie avverso i dinieghi di nulla osta alla mobilità.
Se ne è avuta una ulteriore conferma in una recentissima controversia – di cui si è dato conto in uno degli ultimi contributi pubblicati – che ha visto come “protagonista” un lavoratore, assunto alle dipendenze di un Comune della Brianza, il quale, inquadrato nella “Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione” e nel profilo professionale di “Funzionario Tecnico”, il tutto sulla base del CCNL del Comparto Funzioni Locali, con sede di servizio presso il Settore “Governo del Territorio” – Servizio “Edilizia Privata”, all’esito della partecipazione ad un “Avviso pubblico di mobilità volontaria” indetto da un Comune metropolitano, era risultato utilmente collocato in graduatoria.
Senonchè il Comune datore di lavoro, in data 17/6/2026, aveva opposto un diniego alla concessione del nulla-osta alla mobilità del lavoratore, con la seguente motivazione (“…scopertura superiore al valore del 10%…; persistenti criticità assunzionali dell’Area Tecnica…; inevitabili ripercussioni sulla gestione dei procedimenti”).
Essendo rimasta priva di riscontro, da parte del Comune di lavoro, la diffida inviata nell’interesse del lavoratore (mentre il Comune metropolitano di destinazione aveva confermato la persistenza del proprio interesse ad “accogliere” il lavoratore), lo Studio Legale Nouvenne – considerato che il Comune di (auspicata) destinazione aveva ribadito come termine ultimo per il trasferimento la data del 7 settembre p.v. – aveva, pertanto, depositato un ricorso d’urgenza avanti al Tribunale di Monza – Sez. Lav., in quanto competente per territorio, impugnando, sotto plurimi profili, siccome illegittimo e/o pretestuoso, il diniego di nulla osta e chiedendo, pertanto, la condanna del Comune datore di lavoro al rilascio del nulla osta alla mobilità.
Regolarmente costituitosi in giudizio il Comune datore di lavoro, il quale ha sostenuto la legittimità del diniego di nulla osta, all’udienza del 23 luglio u.s., fissata per la comparizione delle parti e per la discussione del ricorso, il Giudice ha formulato a verbale una proposta conciliativa, invitando il Comune datore di lavoro resistente-convenuto a valutare:”la possibilità di posticipare la decorrenza della mobilità”.
A fronte della disponibilità in tal senso manifestata dal Comune datore di lavoro, il quale ha fatto presente che era in via di indizione una procedura assunzionale, il Giudice ha rinviato la causa, dapprima all’udienza del 29 luglio “per verifiche conciliative” ed, ivi – preso atto che il Comune di destinazione aveva, nelle more, provveduto a comunicare formalmente allo Studio Legale Nouvenne la persistenza del proprio interesse ad inserire nel proprio organico il lavoratore-ricorrente, indicando quale termine ultimo per il trasferimento la data del 1 dicembre p.v. – ha rinviato la causa all’udienza del 28 ottobre p.v..
Stando così le cose, è ragionevole ipotizzare che il Comune datore di lavoro possa, a breve, rilasciare il nulla osta alla mobilità in favore del lavoratore-ricorrente.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Lavoratori del Settore Pubblico che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.
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