Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, anche i lavoratori di più elevata qualifica (quadri e dirigenti) sono, molto spesso, fatti oggetto di condotte “mobbizzanti”.
Nei confronti dei lavoratori di più elevata qualifica i comportamenti “mobbizzanti” si concretizzano, il più delle volte, nel progressivo svuotamento di mansioni, fino a lasciare il lavoratore in uno stato di inattività (totale o pressochè totale), nell’assegnazione di mansioni dequalificanti, nell’esclusione del lavoratore dal flusso di informazioni (anche mediante la mancate convocazioni alle riunioni operative) necessarie ai fini dell’espletamento delle di lui mansioni di assunzione.
Il tutto all’evidente fine di indurre il malcapitato lavoratore a rassegnare le dimissioni dal posto di lavoro.
Lo Studio Legale Nouvenne ha, di recente, affrontato il caso di una lavoratrice – dipendente, con la qualifica di quadro, di una importante Azienda Alimentare del Nord Italia – la quale, in concomitanza con un trasferimento di ramo d’azienda che l’aveva coinvolta in quanto addetta al ramo d’azienda ceduto – pur essendo rimasta, fisicamente, presso il compendio aziendale dell’Azienda cedente -, si era vista spostare, da parte dell’Azienda cessionaria, in un ufficio periferico, ubicato in un plesso aziendale adibito a magazzino e distante dagli altri uffici e privare, per la gran parte dell’orario di lavoro, di mansioni da svolgere; mentre, nella residua parte dell’orario di lavoro, si era vista assegnare mansioni ripetitive e prive di quei connotati di responsabilità ed autonomia che contraddistinguevano le mansioni dalla stessa svolte prima del trasferimento, allorchè la medesima rivestiva il ruolo di responsabile di un primario settore aziendale.
In aggiunta a ciò la lavoratrice lamentava comportamenti intimidatori da parte dei dirigenti dell’Azienda cessionaria e costante svilimento della sua immagine umana e professionale.
Tali comportamenti perduravano da circa due anni.
Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui la lavoratrice in questione ha il diritto di ottenere la cessazione delle condotte illecite, oltre che il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) che abbia, in conseguenza di ciò, sofferto.
I danni patrimoniali possono consistere, per esempio, nel pregiudizio alla carriera o nella perdita di determinati emolumenti premiali; mentre i danni non patrimoniali possono consistere, per esempio, in quelli alla dignità ed all’immagine professionali, in quelli morali e nei danni alla salute psico-fisica (laddove la lavoratrice abbia sviluppato una patologia, diagnosticata da uno Specialista, da porsi in nesso di derivazione causale con i fatti di “mobbing”).
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, in favore di quei lavoratori che fossero interessati.
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