Sono stati portati all’esame dello Studio Legale Nouvenne alcuni casi di Medici, operanti presso Case di Cura private, che, in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo CCNL per i Medici della Sanità Privata, si sono visti operare in busta paga una unilaterale riduzione dell’assegno “ad personam” in godimento.
Le Case di Cura Private datrici di lavoro hanno motivato tale decisione (di ridurre l’importo dell’assegno “ad personam” in godimento) con il fatto che tale assegno andrebbe, a loro dire, riassorbito nel più favorevole trattamento economico-retributivo previsto dal nuovo CCNL applicabile.
Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso parere nel senso dell’illegittimità di una siffatta unilaterale riduzione dell’assegno “ad personam” e ciò in quanto in un caso l’assegno “ad personam” era stato espressamente dichiarato come non riassorbibile da parte del Datore di Lavoro (o, meglio, dall’allora Direttore Finanziario dell’Ente) al momento del suo riconoscimento e, nell’altro, tale non riassorbibilità dell’assegno “ad personam” si evinceva indirettamente da una serie di elementi (tra cui l’elevata anzianità di servizio del Medico; precedenti riconoscimenti di livelli di inquadramento più elevato senza che ne fosse stato intaccato l’assegno “ad personam”) che conducevano ad escludere che l’assegno “ad personam” in questione fosse da intendersi come riassorbibile da futuri aumenti contrattuali o passaggi di livello.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, stragiudiziale o giudiziale, in favore di quei Medici che fossero interessati.
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