A norma dell’art. 2103, ultimo comma, del codice civile (non modificato, sul punto, dal D.Lgs. n. 81/2015 – c.d. “Jobs Act”), il lavoratore può essere trasferito solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.

La prova della sussistenza di tali ragioni incombe sul Datore di lavoro.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, peraltro, che il Datore di lavoro non è tenuto ad indicare tali ragioni in sede di lettera di trasferimento, essendo tenuto a farlo soltanto in caso di contestazione del dipendente circa l’insussistenza di ragioni giustificative del trasferimento.

La giurisprudenza ha, altresì, precisato che il lavoratore non può, di norma, opporre un rifiuto al trasferimento (rifiutandosi, quindi, di prendere servizio presso la sede di destinazione), essendogli sempre consentito di impugnare giudizialmente (eventualmente anche mediante un ricorso d’urgenza) il provvedimento datoriale.

In proposito, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 183/2010, il trasferimento deve essere impugnato, a pena di decadenza e con atto scritto, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento; l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso avanti al Giudice del Lavoro territorialmente competente.

Mentre, il lavoratore potrà rifiutarsi di prendere servizio presso la sede di destinazione unicamente nel caso in cui il trasferimento appaia manifestamente illegittimo (perché, in ipotesi, ritorsivo), oppure nel caso in cui detto trasferimento si collochi nell’ambito di una complessiva condotta datoriale inadempiente agli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro.

In entrambi tali casi la prova della nullità e/o dell’illegittimità del trasferimento grava sul lavoratore.

Lo Studio Legale Nouvenne è a disposizione per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, tanto dei lavoratori che intendano impugnare un trasferimento, quanto dei Datori di lavoro che intendano procedere al trasferimento di uno o più dei propri dipendenti.