Accade piuttosto di frequente, con riferimento ai profili professionali rientranti nelle qualifiche più elevate (per es. Dirigenti, Quadri, Impiegati direttivi) che all’interno del contratto di lavoro venga inserito, o previsto come pattuizione aggiuntiva, un c.d. “patto di stabilità”.
La giurisprudenza ha, più volte, affermato la validità di una simile pattuizione, in quanto rispondente ad un interesse legittimo delle parti alla stabilità del rapporto di lavoro.
Il patto di stabilità si concretizza in un vincolo in virtù del quale la parte onerata si obbliga, per un determinato periodo di tempo (che può essere più o meno lungo), a non risolvere il rapporto di lavoro.
Tale obbligo può, infatti, gravare o sul solo Lavoratore (il quale, per l’intera durata del patto di stabilità rinuncia a dare le dimissioni, fatte salve, ovviamente, quelle per giusta causa), oppure sul solo Datore di lavoro (il quale, in pendenza del patto, rinuncia al potere di licenziare, fatto salvo, ovviamente, il ricorrere di una giusta causa di licenziamento), oppure su entrambe le parti del rapporto di lavoro.
Il patto di stabilità che gravi sul Lavoratore è, di regola, remunerato con un apposito corrispettivo in busta paga e prevede, sempre di regola, una penale per il caso di recesso anticipato, oltre che il diritto per il Datore di lavoro di agire nei confronti del Lavoratore per ottenere la restituzione di quanto erogato in costanza di rapporto a titolo di corrispettivo del patto di stabilità, nonché il risarcimento degli eventuali danni ulteriori.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, che giudiziale, in favore di quei Lavoratori o di quei Datori di Lavoro che fossero interessati.
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