Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di una lavoratrice, la quale svolge, da diversi anni, attività lavorativa, con la qualifica di Assistente Socio Assistenziale (A.S.A.), in regime di part-time verticale, con prestazione distribuita su tre giorni alla settimana, alle dipendenze di una Fondazione, gerente di una Casa di Riposo per Anziani sita in Lombardia.
Nel caso in esame, è, in particolare, accaduto che la lavoratrice, essendosi iscritta ad un Corso di Laurea, comportante l’obbligo di frequenza alle lezioni, presso un’Università sita in un’altra città, distante circa 30 Km dal luogo di lavoro, ha chiesto ai Responsabili della Struttura di poter ritardare di trenta minuti l’inizio del turno di lavoro giornaliero, con conseguente fine del turno trenta minuti dopo.
Senonchè, i Responsabili dalla Struttura hanno negato, ed anche con toni canzonatori (“Stai facendo i capricci”; “Chiedi troppi privilegi”), tale (obiettivamente minima) richiesta di modifica dei turni di lavoro.
Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui tale diniego è illegittimo e tanto in considerazione del fatto che il CCNL in concreto applicato al rapporto di lavoro in esame (“CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali”) all’art. 46 (rubricato “Diritto allo studio”), comma 5, prevede espressamente, per quanto qui rileva, che:”Il personale…ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi…e la preparazione agli esami OMISSIS”.
Stando così le cose, lo Studio Legale Nouvenne ha consigliato l’invio di una diffida, mediante cui intimare al Datore di Lavoro di accogliere la richiesta di modifica dei turni di lavoro avanzata dalla lavoratrice, così consentendole la regolare partecipazione alle lezioni universitarie, con avvertimento che, in mancanza della suddetta modifica, la lavoratrice si rivolgerà, in via d’urgenza, al Giudice del Lavoro territorialmente competente; con riserva di chiedere anche il risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) dalla stessa patiti e patiendi in conseguenza del predetto illegittimo diniego.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia in sede stragiudiziale, sia, eventualmente, in sede giudiziale, in favore di quei Lavoratori, tanto del settore privato, quanto del settore pubblico, che fossero eventualmente interessati.
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