Nell’ambito dell’assai frequente questione dei dinieghi di nulla osta alla mobilità, lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato dell’assistenza da parte di una dipendente di un Comune della Regione Marche, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, sulla base del CCNL del Comparto del personale delle Funzioni Locali.

Costei, intendendo partecipare ad una procedura di mobilità bandita da un’Amministrazione Provinciale della medesima Regione ed avendo presentato al Comune datore di lavoro la relativa richiesta di rilascio del nulla osta preventivo alla mobilità, si è vista negare tale nulla osta, sulla base di motivazioni legate ad una (presunta) carenza di personale (nello specifico superiore al 10%, avendo il Comune in questione più di 5.000 abitanti) nella qualifica di appartenenza di essa lavoratrice.

Senonchè, ad altri lavoratori, di pari qualifica della lavoratrice, alcuni dei quali appartenenti, addirittura, al medesimo Settore e, tra l’altro, con minor anzianità di servizio rispetto a quella della lavoratrice, tale nulla osta era stato concesso.

Lo Studio Legale Nouvenne ha, pertanto, inviato al Comune datore di lavoro una diffida stragiudiziale, mediante cui ha intimato all’Ente di revocare e/o annullare immediatamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della diffida, il diniego di nulla osta alla mobilità.

A fondamento della diffida lo Studio Legale Nouvenne ha eccepito la nullità del diniego, attesa la evidente discriminatorietà e/o pretestuosità del diniego e, in ogni caso, l’illegittimità dello stesso, per insussistenza del motivo posto a fondamento del diniego.

Sotto quest’ultimo profilo lo Studio Legale Nouvenne ha, infatti, evidenziato l’insussistenza della dedotta scopertura d’organico, per un duplice ordine di motivi; il primo legato all’erroneità del calcolo, da parte dell’Ente, della percentuale di scopertura dell’organico in caso di mobilità della lavoratrice, atteso che, in tal caso, la scopertura nell’organico con riferimento al di lei profilo professionale sarebbe, comunque, rimasta al di sotto della percentuale del 10% e, il secondo, legato al fatto che, quand’anche si volesse, per assurdo, ammettere che così non sia, essendo pendente una procedura di reclutamento di personale nella medesima qualifica professionale della lavoratrice, procedura esitata nell’approvazione della graduatoria definitiva; per modo che la dedotta (per quanto contestata) carenza di organico potrà, con ogni evidenza, essere colmata proprio attraverso le relative nuove assunzioni di personale.

Al momento di pubblicare il presente contributo non risulta che il Comune abbia formalmente riscontrato la precitata diffida; senonchè lo stesso Ente ha proposto alla lavoratrice di prestare attività lavorativa, per due/tre giorni a settimana, in regime di c.d. “smart-working”.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Dipendenti Pubblici che si siano visti negare il nulla osta preventivo alla mobilità.