Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato della relativa assistenza da parte di una lavoratrice inquadrata nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario-Infermiere, Cat. D, sulla base del CCNL per il Personale del Comparto della Sanita Pubblica – dipendente di un Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) con sede in Lombardia – la quale, essendo risultata vincitrice di una procedura di mobilità indetta da un’altra Azienda Sanitaria Pubblica, sempre con sede in Lombardia, si è vista rilasciare il nulla osta alla mobilità da parte della propria Azienda Sanitaria di appartenenza, ma con previsione di un (rilevantissimo) differimento del termine di efficacia del trasferimento rispetto a quello fissato dall’Azienda Sanitaria di destinazione.

Nel caso concreto, è, in particolare, avvenuto che, a fronte del termine del 1 ottobre 2022, fissato per la presa di servizio da parte dell’Azienda Sanitaria di destinazione, l’Azienda Sanitaria datrice di lavoro della lavoratrice, pur avendo comunicato formalmente a quest’ultima il proprio nulla osta al trasferimento, ne ha, peraltro senza alcuna motivazione, differito gli effetti al 1 luglio 2023.

Lo Studio Legale Nouvenne è intervenuto mediante una diffida con la quale ha intimato all’Azienda Sanitaria di appartenenza della lavoratrice di voler anticipare al 1 ottobre, o, in subordine, ad altra diversa data da concordarsi con l’Azienda Sanitaria di destinazione, la data di efficacia del trasferimento e, in difetto, si è riservato di richiedere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla lavoratrice in conseguenza dell’eventuale mancato perfezionamento del trasferimento.

Con ulteriore, separata, diffida inviata all’Azienda Sanitaria di destinazione, lo Studio Legale Nouvenne ha intimato a quest’ultima – stante l’illegittimità del differimento del termine di efficacia del trasferimento disposto dall’Azienda Sanitaria di appartenenza, siccome privo di qualunque motivazione – di voler, comunque, inserire in organico “con riserva” o “in soprannumero” la lavoratrice.

Tale diffida è stata riscontrata negativamente dall’Azienda Sanitaria datrice di lavoro, la quale, nel riconfermare come termine di efficacia del trasferimento quello del 1 luglio 2023, ha addotto, a sostegno della propria posizione, una serie di motivazioni generiche connesse, in sintesi, ad una non meglio precisata difficoltà di organico.

Mentre l’Azienda Sanitaria, per bocca del Direttore del Personale, ha comunicato alla lavoratrice che il termine di efficacia del trasferimento fissato dall’Azienda datrice di lavoro rende, di fatto, irrealizzabile il trasferimento, avendo l’Azienda di destinazione necessità immediata di personale infermieristico.

Stando così le cose, lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui, considerata la situazione nel suo complesso, ed, in particolare, la genericità delle motivazioni addotte dall’Azienda Sanitaria datrice di lavoro, vi sono le condizioni per procedere con un ricorso d’urgenza avanti al Giudice del Lavoro.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia in sede stragiudiziale, sia, eventualmente, in sede giudiziale per quei lavoratori del Comparto della Sanità Pubblica che fossero interessati.