Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di un lavoratore, il quale, in esito a concorso pubblico, era stato assunto, a tempo pieno ed indeterminato, alle dipendenze di un Comune della Brianza, con il profilo professionale di “Funzionario Amministrativo Contabile” (“Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione”), con un periodo di prova previsto della durata di sei mesi di lavoro effettivo, il tutto sulla base del CCNL Funzioni Locali, venendo, però, licenziato, alla scadenza del periodo di prova, per (preteso) mancato superamento del periodo di prova.

Il mancato superamento del periodo di prova veniva fondato da parte dell’Ente Locale datore di lavoro sulla (ritenuta) complessiva inidoneità professionale dimostrata dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni assegnatigli e tanto sulla base delle valutazioni negative espresse dalla Responsabile del Settore in sede di propria Relazione finale sul periodo di prova.

Le valutazioni negative riguardavano, in sintesi:

a) l’avere il lavoratore, nonostante il supporto e la formazione (asseritamente) ricevuti, dimostrato una sostanziale incapacità di attendere alle di lui mansioni, per esempio, avendo redatto “in modo molto sommario” e/o erroneo le determine/delibere che gli erano state affidate; b) nell’essersi il medesimo dimostrato estremamente “lento” nello svolgimento dei compiti assegnatigli e, quindi, incapace di rispettare le varie scadenze assegnategli; c) nell’avere il predetto dimostrato scarsa “attitudine ad approfondire le norme di riferimento“; d) nell’avere lo stesso dimostrato scarsa “autonomia” ed “iniziativa“.

Lo Studio Legale Nouvenne – premesso che, in sede di eventuale causa di impugnazione del licenziamento, l’onere di provare l’infondatezza degli “addebiti”, oltre che, a monte, la mancata formazione, sarebbe interamente a carico del lavoratore, dovendosi, quindi, fornire la prova (per mezzo di documenti e/o testimoni) che esso lavoratore ha sempre lavorato “bene” e nei tempi richiesti dai di lui superiori – ha evidenziato un paio di possibili profili di illegittimità del recesso.

Il primo legato al fatto che il CCNL applicabile, per come richiamato dallo stesso Comune datore di lavoro in sede di contratto individuale di lavoro, prevede espressamente che nel contratto individuale di lavoro venga indicata “la durata del periodo di prova“; indicazione che, nel caso concreto, è mancata.

Con conseguente possibilità di rivendicare l’avvenuta “stabilizzazione” del rapporto di lavoro sin dal giorno dell’assunzione, proprio a fronte della mancata valida apposizione del patto di prova al contratto di lavoro.

Il secondo legato al fatto che, in sede di precitata “Relazione“, si “evidenzia” che il lavoratore “dopo aver ricevuto la scheda di valutazione del primo trimestre lavorativo…ha manifestato una maggiore tempestività nel dare riscontro alle richieste…e finalmente ha portato a termine dei procedimenti che erano rimasti in sospeso“.

Il che, a parere dello Studio Legale Nouvenne, rende contraddittorio e, quindi, illegittimo, il recesso dell’Ente.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa impugnazione – sia in sede stragiudiziale, sia, eventualmente, in sede giudiziale – del licenziamento per (preteso) mancato superamento del periodo di prova dei lavoratori, sia del Settore privato, sia del Settore pubblico, che fossero eventualmente interessati.