Lo Studio Legale Nouvenne si vede, spesso, chiedere se l’essere titolari dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 nel Comparto della Sanità, costituisca, di per sé, titolo legittimante ai fini del rilascio del nulla-osta alla mobilità.

L’ultimo caso affrontato dallo Studio Legale Nouvenne è quello di una Collaboratrice Professionale Sanitaria, categoria D, in servizio come Infermiera presso una A.S.S.T. della Regione Lombardia, la quale, essendo risultata vincitrice di un Avviso Pubblico di Mobilità bandito da una ASL della propria Regione di residenza (Campania), ha presentato la relativa domanda di rilascio del nulla-osta alla mobilità alla propria Azienda Sanitaria di appartenenza.

A fondamento della propria domanda la lavoratrice ha, tra l’altro, addotto il fatto di essere titolare dei benefici della L. n. 104/1992 per l’assistenza della propria madre, invalida in condizioni di gravità, residente in Campania.

Senonchè, l’A.S.S.T. datrice di lavoro ha negato il rilascio del nulla-osta per un duplice ordine di motivi; il primo legato alla dedotta “grave carenza di personale” nel profilo professionale di appartenenza della lavoratrice; e, il secondo, legato al fatto che, al momento della presentazione della domanda di rilascio del nulla-osta alla mobilità, la lavoratrice richiedente non aveva ancora maturato il periodo minimo di cinque anni di permanenza nella (prima) sede di destinazione.

La lavoratrice si è, quindi, rivolta allo Studio Legale Nouvenne, per chiedere se l’avere l’Azienda Sanitaria datrice di lavoro totalmente omesso di considerare, ai fini della concessione del nulla-osta alla mobilità, il fatto che essa lavoratrice risulta titolare dei benefici di cui alla L. n. 104/1992, renda illegittimo il diniego di nulla-osta.

Lo Studio Legale Nouvenne, ritenendo che la L. n. 104/1992 non consenta di enucleare un diritto potestativo al trasferimento in capo al lavoratore titolare dei benefici previsti dalla medesima legge e mancando, nel caso concreto, a differenza di quanto avviene in altre Aziende Sanitarie, un Regolamento Aziendale sulla Mobilità, che attribuisca titolo legittimante, o, comunque, preferenziale, per il rilascio del nulla-osta alla mobilità alla condizione di titolare dei benefici di cui alla L. n. 104/1992, ha espresso parere negativo al quesito.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia eventualmente giudiziale, in favore di quei Dipendenti della Sanità Pubblica che si siano visti negare il nulla-osta alla mobilità.