E’ noto che la attuale, e crescente, sensibilità sociale per la questione delle molestie “di genere”, anche di natura sessuale, ha indotto diversi contratti collettivi a prevedere come specifica fattispecie disciplinare, passibile di licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che ponga in essere condotte di molestia, anche sessuale, nei confronti di un collega, o di una collega, di lavoro.

Allo stesso modo, diverse Aziende, in specie di grandi dimensioni, si sono dotate di appositi Codici Etici, prevedenti, per esempio, oltre che il tassativo divieto di porre in atto comportamenti di molestia, anche di natura sessuale, nei confronti degli altri lavoratori, anche quello di intrattenere relazioni sentimentali tra colleghi di lavoro.

Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato dell’assistenza in un procedimento disciplinare da parte di un lavoratore, il quale, assunto alle dipendenze di un’Associazione di Pubblica Assistenza, con la qualifica e le relative mansioni di “Autista soccorritore”, si era visto contestare di aver intrattenuto una relazione sentimentale impropria con una collega di lavoro, sfociata in molestie, anche verbali, e condotte abusanti, asseritamente comprovate da una serie di messaggi “whatsapp” in possesso della lavoratrice, tali da indurre la medesima a rassegnare le dimissioni.

Le condotte contestate al lavoratore erano tali, in astratto, sulla base del CCNL ANPAS applicato dall’Azienda, da legittimare il licenziamento per giusta causa.

In sede di lettera di giustificazioni predisposta nell’interesse del lavoratore lo Studio Legale Nouvenne ha, in via preliminare, eccepito la tardività della contestazione disciplinare, per non essere stato rispettato il termine di quindici giorni dalla conoscenza della condotta (in tesi) illecita previsto dal CCNL e, in ogni caso, la genericità della contestazione, per non essere stato specificato in cosa fossero consistite, in concreto, le condotte moleste ed abusanti addebitate al lavoratore; ha, altresì, eccepito l’insussistenza giuridica del fatto contestato, non esssendovi alcun Codice Etico che vieti ai dipendenti dell’Associazione di intrattenere relazioni sentimentali tra loro.

Nel merito, ed in ogni caso, il lavoratore ha rigettato ogni addebito.

All’esito l’Azienda ha irrogato al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia (eventualmente) giudiziale, in favore di quei lavoratori, sia del settore privato, sia del settore pubblico, che fossero eventualmente interessati.