La questione, nella pratica, è spesso sottovalutata, preferendo, il più delle volte, il lavoratore rendere giustificazioni orali con l’assistenza di un rappresentante sindacale, oppure provvedere da sé alla redazione della lettera di giustificazioni.

Tale scelta, però, si rivela spesso infelice, perché, il più delle volte inidonea ad evitare l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

Non sfugge, infatti, come tanto il rappresentante sindacale, quanto il singolo lavoratore interessato tendano a privilegiare una difesa nel merito della contestazione, trascurando, il più delle volte, di evidenziare possibili vizi di forma del procedimento disciplinare che potrebbero, in ipotesi, determinarne la nullità e/o l’illegittimità (vizi, per esempio, connessi alla mancata affissione del Codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i dipendenti, oppure alla tardività delle contestazione disciplinare, oppure, ancora, alla genericità della stessa).

Mentre, tanto più una lettera di giustificazioni è puntuale, specifica e motivata, tanto più il Datore di lavoro è indotto a valutarla con attenzione, spesso risolvendosi ad irrogare una sanzione solo conservativa, a fronte dell’originaria intenzione di procedere con il licenziamento disciplinare (che, com’è noto, è la massima sanzione disciplinare).

Lo Studio legale Nouvenne ha, infatti, potuto constatare che lettere di giustificazioni ben argomentate sia sotto il profilo di possibili vizi di forma della lettera di contestazione disciplinare, sia nel merito della contestazione, hanno avuto l’effetto di contenere nel minimo la reazione del Datore di lavoro o, addirittura, di evitare l’irrogazione di una qualsivoglia sanzione disciplinare.

Tutto ciò consiglia di preferire, in sede di redazione della lettera di giustificazioni, l’assistenza di un legale a quella di un rappresentante sindacale o alle giustificazioni “in proprio”; fermo restando, ad ogni buon conto, che, non essendo prevista dalla legge (art. 7 della L. n. 300/1970) l’assistenza legale in sede di procedimento disciplinare, la lettera di giustificazioni, quand’anche redatta da un legale, verrà, poi, sottoscritta unicamente dal lavoratore interessato.

Lo Studio si offre, pertanto, per la relativa assistenza ai lavoratori interessati.