E’ noto che il Piano di Nazionale di Resistenza e Resilienza (c.d. P.N.R.R.) ha previsto una serie complessa di, poderosi, interventi volti a modernizzare il nostro Paese, con l’intento, in particolare, tra gli altri, di ottenere una maggior efficienza della Pubblica Amministrazione, in tutte le sue articolazioni.

E’ altrettanto noto che, negli ultimi due anni, sono state emanate numerose norme attuative del P.N.R.R..

Per quel che rileva ai fini del presente contributo, si intende fare riferimento a quelle disposizioni di legge (v., per esempio, l’art. 34 del D.L. 6/11/2021 n. 152, convertito in L. 29/12/2021 n. 233) che, ai fini dell’attuazione del P.N.R.R., hanno previsto l’assegnazione presso vari Ministeri, anche tramite comando, di contingenti di personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni, contingenti di personale da destinare alle varie Unità di missione per il P.N.R.R. costituite presso ciascun singolo Ministero.

Lo Studio Legale Nouvenne è stato, infatti, di recente, incaricato dell’assistenza da parte di alcuni dipendenti di una Camera di Commercio del Centro Italia, i quali avevano partecipato, con esito positivo, ad una procedura di interpello bandita da un Ministero per l’assegnazione in comando (per la durata di sedici mesi) di un determinato numero di unità di personale, da destinare alle varie Unità di missione per il P.N.R.R..

Senonchè, la Camera di Commercio, ad onta di specifica richiesta di autorizzazione al comando formulata dal Ministero, ha omesso di pronunciarsi in merito.

Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui, nel caso concreto, il comando è un “atto dovuto” e ciò anche alla luce della norma di cui all’art. 6, c. 1-quinquies, secondo periodo, del D.L. 30/4/2022 n. 36 (c.d. Decreto PNRR2), convertito in legge con modificazioni dalla L. 30/6/2022 n. 79, che ha qualificato espressamente come “comandi obbligatori” quelli “previsti da disposizioni di legge…nonché…relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse”.

Per cui, in sede di successiva lettera di diffida, lo Studio Legale Nouvenne ha intimato, da un lato, alla Camera di Commercio di voler rilasciare formale autorizzazione al comando e, dall’altro, al Ministero di voler, comunque, inserire nelle competenti Strutture i lavoratori – e, quindi, anche a prescindere dal mancato formale rilascio di autorizzazione al trasferimento in comando da parte della Camera di Commercio, vertendosi, come detto, nella specie, in materia di “comando obbligatorio” -, e, in ogni caso, qualora il Ministero dovesse, ciò nonostante, ritenere necessaria tale formale autorizzazione, a voler inserire, comunque, i predetti nelle competenti Strutture “con riserva” o “in sovrannumero”.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia in sede stragiudiziale che, eventualmente, in sede giudiziale, in favore di quei dipendenti pubblici che fossero interessati.