Com’è noto la norma di riferimento (art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001) prevede che, ai fini del realizzarsi del “passaggio” di un dipendente pubblico da un Ente Pubblico ad un altro Ente Pubblico, sia necessario il consenso dell’Amministrazione di appartenenza.

Dalla norma precitata si desume che la mobilità non costituisce, quindi, un diritto potestativo per il dipendente pubblico interessato, posto che la Pubblica Amministrazione di appartenenza ha la facoltà di opporre un diniego alla domanda di nulla osta alla mobilità esterna presentata dal proprio dipendente interessato.

La facoltà di diniego, per quanto discrezionale, non implica, tuttavia, che la P.A. di appartenenza possa opporre un diniego arbitrario all’istanza del proprio dipendente, dovendo il diniego in questione essere sempre motivato, secondo buona fede e correttezza, su ragioni oggettive (per es., con riferimento alla “scopertura” in organico che si determinerebbe in conseguenza del trasferimento del dipendente ecc.) e/o soggettive (per es., con riferimento, all’obbligo di permanenza minimo di 5 anni nella sede di prima assegnazione ecc.), comprovate e, comunque, comprovabili in sede di eventuale giudizio.

Ed invero, nel caso in cui il diniego di nulla osta alla mobilità sia non motivato o fondato su una motivazione solo apparente o, ancora, fondato su elementi insussistenti, il dipendente pubblico, che si sia visto negare il rilascio del nulla osta preventivo per la mobilità, può convenire in giudizio, in via di urgenza, la propria Amministrazione pubblica di appartenenza, onde far accertare l’illegittimità del diniego e, conseguentemente, ottenere l’accertamento del proprio diritto al trasferimento alle dipendenze della P.A. richiedente e/o il risarcimento degli eventuali danni (patrimoniali e non) per l’effetto subiti.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, in favore di quei dipendenti pubblici che fossero interessati.