Com’è noto la norma di riferimento (art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001) prevede che, ai fini del realizzarsi del “passaggio” di un dipendente pubblico da un Ente Pubblico ad un altro Ente Pubblico, sia necessario il consenso dell’Amministrazione di appartenenza.
Dalla norma precitata si desume che la mobilità non costituisce, quindi, un diritto potestativo per il dipendente pubblico interessato, posto che la Pubblica Amministrazione di appartenenza ha la facoltà di opporre un diniego alla domanda di nulla osta alla mobilità esterna presentata dal proprio dipendente interessato.
La facoltà di diniego, per quanto discrezionale, non implica, tuttavia, che la P.A. di appartenenza possa opporre un diniego arbitrario all’istanza del proprio dipendente, dovendo il diniego in questione essere sempre motivato, secondo buona fede e correttezza, su ragioni oggettive (per es., con riferimento alla “scopertura” in organico che si determinerebbe in conseguenza del trasferimento del dipendente ecc.) e/o soggettive (per es., con riferimento, all’obbligo di permanenza minimo di 5 anni nella sede di prima assegnazione ecc.), comprovate e, comunque, comprovabili in sede di eventuale giudizio.
Ed invero, nel caso in cui il diniego di nulla osta alla mobilità sia non motivato o fondato su una motivazione solo apparente o, ancora, fondato su elementi insussistenti, il dipendente pubblico, che si sia visto negare il rilascio del nulla osta preventivo per la mobilità, può convenire in giudizio, in via di urgenza, la propria Amministrazione pubblica di appartenenza, onde far accertare l’illegittimità del diniego e, conseguentemente, ottenere l’accertamento del proprio diritto al trasferimento alle dipendenze della P.A. richiedente e/o il risarcimento degli eventuali danni (patrimoniali e non) per l’effetto subiti.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, in favore di quei dipendenti pubblici che fossero interessati.
Gentile avvocato,
la scrivente appartiene a categoria protetta, per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa del 67%, attestati da certificati rilasciati dall’autorità competente e consegnati al medico del lavoro alla data dell’assunzione per essere inquadrata Collaboratore amministrativo B3 in ente locale.
Tutto ciò premesso, la scrivente riscontra alla data del 13 aprile u.s. nel fascicolo personale il non avvenuto inquadramento alla categoria protetta, e ritiene, altresì, di svolgere mansioni gravose per lo stato della salute, (prendere e sistemare faldoni pesanti in archivi e pacchi di risme per la consegna ai colleghi).
Inoltre, la medesima partecipa in data 14 aprile u.s. ad avviso di mobilità volontaria per categoria protetta presso altro ente locale, previa richiesta del nulla-osta all’amministrazione di appartenenza.
In data odierna la sottoscritta riceve diniego di seguito riportato:
“Oggetto: Riscontro nota prot. 6306/2023- richiesta nulla osta per la partecipazione all’avviso di mobilità di altra Amministrazione – DINIEGO. Si fa seguito alla richiesta in oggetto, assunta al protocollo di questo Ente in data 13-04-2023 col n.6306, per comunicarLe che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 7-ter del D.L.n.80/2021, per gli Enti Locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni, così come previsto al 2^ cpv. dell’art.1 “Costituzione di rapporto di lavoro e Inquadramento” del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 31-08-2022. Per le motivazioni su riportate, non può essere concesso il relativo nulla-osta.”
Si precisa che il 10 maggio 2023 la medesima effettuerà visita di aggravamento invalidità per avvenuta asportazione d’urgenza della cistifellea il 1 dicembre 2022.
Si scrive la presente per capire se ci fossero i presupposti per chiedere la revoca del diniego.
In attesa di un Vostro gentile riscontro
Distinti saluti
Giovanna Salvemini