E’ giunta a conoscenza dello scrivente una prassi secondo cui, nell’ambito di procedure di mobilità esterna tra Enti Pubblici, l’Ente di destinazione richiede che il dipendente da trasferire rinunci al c.d. “monte-ferie” maturato presso l’Ente Pubblico di provenienza e questo allo scopo di alleggerire il relativo costo-personale.

Si tratta di una prassi evidentemente illegittima, in quanto si pone in palese contrasto con la normativa di riferimento, sia di rango nazionale (v. art. 36, 3° c., Cost.; art. 2109 cod. civ.; art. 10 D.Lgs. n. 66/2003), sia di rango internazionale (v. Conv. OIL n. 132/1970), che ne ha sancito l’irrinunciabilità.

Ove tale pretesa dovesse essere addirittura codificata in una clausola del Bando di Mobilità, non v’è dubbio che una tale clausola debba ritenersi nulla.

Il dipendente da trasferire potrà, quindi, legittimamente opporsi ad una simile pretesa, se del caso anche rivendicando il risarcimento dei danni non patrimoniali (in particolare a quelli da c.d. “usura psico-fisica”) che dovesse aver subito per essere stato indotto a rinunciare alle ferie maturate.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia giudiziale, ai dipendenti pubblici interessati.