Il “multiforme” mondo del nulla osta alla mobilità non finisce mai di stupire.
Ed invero, lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato dell’assistenza da parte di una dipendente di un Comune della Regione Marche – assunta, da diversi anni, con la qualifica di Istruttore Amministrativo categoria C4, ora Area Istruttori, sulla base del CCNL del Comparto del personale delle Funzioni Locali – la quale, intendendo partecipare ad un Avviso di Mobilità esterna bandito da un altro Comune sempre della Regione Marche, ed avendo presentato al proprio Ente Pubblico datore di lavoro la relativa richiesta di rilascio del nulla osta preventivo alla mobilità, non aveva ricevuto alcun riscontro alla suddetta richiesta, nonostante l’ormai prossima scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione al predetto Avviso di Mobilità esterna (domanda da corredare, per l’appunto, dal nulla osta preventivo rilasciato dall’Ente di appartenenza).
Deve precisarsi che la lavoratrice in questione si era già vista negare, in passato, dal Dirigente della propria Struttura di appartenenza, il rilascio del nulla osta preventivo al trasferimento verso altre Amministrazioni Pubbliche, con motivazioni del tutto pretestuose.
Stando così le cose, lo Studio Legale Nouvenne ha, pertanto, inviato una diffida al Comune Datore di Lavoro, mediante cui ha intimato l’immediato rilascio del nulla osta al trasferimento della lavoratrice, o, in alternativa, che esso Comune esplicitasse gli eventuali motivi preclusivi del rilascio del richiesto nulla osta preventivo.
Orbene, il Comune in questione, in persona del Dirigente Responsabile del Servizio di appartenenza della lavoratrice, nel riscontrare la predetta diffida, pur premettendo che, alla luce della carenza di organico (superiore al 10%) nel profilo professionale di appartenenza della lavoratrice, sussisterebbero le condizioni per opporre un diniego alla richiesta di nulla osta, ha, ciò nonostante, ritenuto di concedere il nulla osta per partecipare all’Avviso di Mobilità Volontaria.
E ciò sulla base di una serie di considerazioni legate, tra l’altro, da un lato alla “scarsa cura istruttoria posta di recente in alcuni atti amministrativi”, e, dall’altro, alla “ostinazione a volere lasciare il Comune” asseritamente palesate dalla lavoratrice; il che, secondo il Dirigente comunale in questione, porta a ritenere che “la prestazione lavorativa ed il relativo contegno della dipendente:“a) non sono connotati da sufficienti elementi di affidabilità e fiducia datoriale; b) appaiono soventemente contraddittori; c) sono privi delle corrette ed informali relazioni con il dirigente.”
Lo Studio Legale Nouvenne, valutato l’obiettivo contenuto denigratorio delle suddette affermazioni – del tutto gratuite e potenzialmente idonee, di per sé, tra l’altro, a mettere a rischio il buon esito della procedura di mobilità, e ciò, a maggior ragione, se si considera che nessuna contestazioni al riguardo era mai stata mossa alla lavoratrice e che, anzi, tutte le note di valutazione rilasciate nel corso degli anni alla medesima riportavano punteggi buoni o ottimi – ha, pertanto, espresso il parere secondo cui sussistono, nel caso in esame, le condizioni per l’invio (quantomeno) di una diffida stragiudiziale, al fine di richiedere al Dirigente comunale in questione ed, in solido, al Comune, il risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) patiti e patiendi dalla lavoratrice.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Dipendenti Pubblici che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.
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