Anche di recente lo Studio Legale Nouvenne ha potuto constatare come la scelta di contestare eventuali vizi di forma del procedimento disciplinare (vizi, per esempio, connessi alla mancata affissione/consegna del Codice disciplinare, oppure alla tardività della contestazione disciplinare, oppure, ancora, alla genericità della stessa) già in sede di lettera di giustificazioni/memoria difensiva sia estremamente “pagante”.
Tali eccezioni di forma hanno avuto l’effetto di contenere nel minimo la reazione del Datore di lavoro o, addirittura, di evitare l’irrogazione di una qualsivoglia sanzione disciplinare.
L’ultimo caso affrontato dallo Studio Legale Nouvenne ha riguardato un lavoratore dipendente di un’Azienda del Settore Legno/Arredamento, con le mansioni di disegnatore, il quale si è visto contestare un addebito disciplinare asseritamente consistito nel non essersi esso lavoratore sottoposto ad un tampone, nonostante il medesimo manifestasse la presenza di (chiari, a detta dell’Azienda) sintomi da COVID-19.
In sede di lettera di giustificazioni, redatta con l’assistenza dello Studio Legale Nouvenne, il lavoratore ha eccepito, oltre alla nullità del procedimento disciplinare, stante la mancata preventiva affissione, in luogo accessibile a tutti i dipendenti, del Codice Disciplinare, l’illegittimità della contestazione disciplinare, a motivo dell’insussistenza giuridica del fatto contestato, non esistendo in Azienda, né, comunque, essendo mai stato portato a conoscenza del lavoratore, alcun Protocollo/Misura di prevenzione anti COVID-19, che prescriva l’obbligo di sottoporsi ad un tampone per il dipendente che manifesti dei sintomi compatibili con il COVID-19.
All’esito della presentazione delle suddette giustificazioni, l’Azienda non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, pertanto, per la relativa assistenza in favore dei Lavoratori, sia del settore privato che del settore pubblico, che fossero interessati.
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