Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato della relativa assistenza da parte di una lavoratrice, la quale, durante un soggiorno all’estero, e, per la precisione, in Marocco, era stata colpita da un attacco di lombosciatalgia.

Senonchè l’I.N.P.S., a fronte del (presunto) ritardo nella presentazione del certificato di malattia – siccome presentato oltre i due giorni dal rilascio del certificato – ha comunicato la non indennizzabilità delle giornate di malattia “comprese nel periodo dal 23/03/2023 al 28/03/2023”.

La lavoratrice, in sede di reclamo avverso la suddetta decisione dell’Istituto, reclamo predisposto dallo Studio Legale Nouvenne, ha evidenziato che il Marocco è un Paese extracomunitario “non convenzionato”; per cui doveva ritenersi esonerata dal rispetto del termine di due giorni previsto, per contro, per i lavoratori che si ammalino in Paesi UE o “convenzionati”.

Ed, invero, nel caso di lavoratore che, come nel caso concreto, si ammali in Paese “non convenzionato”, l’unico obbligo, previsto per legge, è quello di trasmettere, entro cinque giorni dalla data del rilascio, il certificato di malattia – con diagnosi e prognosi – alla locale rappresentanza diplomatica o consolare, ai fini della prescritta legalizzazione.

E’ noto, infatti, che la legge stabilisce che il certificato di malattia pervenuto all’Autorità diplomatica o consolare sia da questa, tramite un medico di propria fiducia, opportunamente verificato e solo successivamente inoltrato in Italia all’INPS.

Stando così le cose, nel caso concreto, la lavoratrice aveva, quindi, provveduto a richiedere al Consolato Generale d’Italia di Casablanca la legalizzazione del certificato di malattia rilasciatole in loco da un medico in data 20 marzo u.s.; legalizzazione che è avvenuta in data 23 marzo.

Per cui, anche volendo ammettere, il che si nega, che il termine di due giorni per il recapito o per la trasmissione del certificato medico si applichi anche ai lavoratori che si ammalano, come nel caso della lavoratrice in questione in Paesi “non convenzionati”, non v’è dubbio che, nella fattispecie in esame, la lavoratrice si sia trovata nella materiale impossibilità di procedere al recapito, o alla trasmissione, all’I.N.P.S., del certificato medico in questione nel predetto termine di due giorni dal relativo rilascio.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza in favore di quei lavoratori che fossero eventualmente interessati.