Non è così infrequente constatare come le lettere di avvio del procedimento disciplinare, elaborate, a seconda dei casi, o dal Dirigente Scolastico o dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari (c.d. U.P.D.), e contenenti l’indicazione della condotta contestata al singolo Docente (sia di Scuola Primaria che di Scuola Secondaria), omettano di indicare quale sia la norma (o le norme), di legge e/o della contrattazione collettiva, asseritamente violata (o violate) dalla condotta oggetto di addebito disciplinare.
Il più delle volte, infatti, le lettere di contestazione si limitano a richiamare l’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2011 (che è norma procedurale, riguardando la stessa le forme e i termini del procedimento disciplinare), ma non contengono alcun riferimento alla norma (sostanziale) asseritamente violata dalla condotta contestata disciplinarmente.
Lo Studio Legale Nouvenne ritiene – con il conforto di un orientamento, seppur minoritario, della Suprema Corte – che tale omissione possa inficiare l’intero procedimento disciplinare, rendendolo nullo, sotto il profilo della mancanza di specificità della contestazione disciplinare.
Se è vero, infatti, che vi sono delle condotte di rilievo disciplinare la cui gravità è di immediata percezione nel comune sentire – condotte in relazione alle quali non è certamente necessario richiamare la norma di legge, o di contratto collettivo, asseritamente violata (quali, per esempio, le ipotesi di violenza o maltrattamenti) -, è altrettanto vero, per contro, che ve ne sono altre (quali, per esempio, un ritardo di pochi minuti nella presa di servizio, o l’abbandono della classe per pochi minuti, seppure con la presenza di un altro docente) rispetto alle quali l’indicazione della norma (o delle norme), di legge e/o della contrattazione collettiva, asseritamente violate consentono di esattamente delineare il perimetro della contestazione, così permettendo al Docente incolpato di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in sede di giustificazioni.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia (eventualmente) giudiziale, in favore di quei Docenti (sia di Scuola Primaria che di Scuola Secondaria) che fossero interessati.
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