E’ noto che nel rapporto di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, l’inserimento di un periodo di prova all’interno del contratto di lavoro è obbligatorio, in quanto previsto per legge.
La durata del periodo di prova è stabilita dai CCNL dei singoli Comparti.
Ci si chiede cosa possa fare il dipendente pubblico che si trovi ad essere licenziato per mancato superamento del periodo di prova.
Il lavoratore pubblico potrà (al pari, del resto, di un lavoratore del settore privato) impugnare il licenziamento, sostenendo, per esempio – con onere della prova interamente a proprio carico – in via alternativa o, anche, se del caso, concorrente: a) che il licenziamento è, in realtà, viziato da un motivo illecito determinante e, quindi, solo apparentemente fondato sul (preteso) mancato superamento della prova; b) che il periodo di prova è stato troppo breve per consentire alla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro di valutare adeguatamente le capacità di esso lavoratore; c) che il periodo di prova si è svolto su mansioni non pertinenti con il profilo professionale di assunzione.
E, conseguentemente, potrà chiedere di essere reintegrato in servizio al fine di completare il periodo di prova o, in alternativa, che gli venga risarcito il danno patrimoniale per l’effetto subito, danno che è agevolmente identificabile con le retribuzioni che il lavoratore ha perso dal giorno del licenziamento fino a quello di prevista scadenza del periodo di prova.
Lo Studio Legale Nouvenne è stato, per esempio, di recente incaricato dell’assistenza di un Cancelliere Esperto, il quale, dopo essere stato assunto dal Ministero della Giustizia ed assegnato ad un Ufficio Giudiziario del Nord Italia, con la previsione di un periodo di prova di quattro mesi di effettivo servizio, è stato licenziato per (preteso) mancato superamento del periodo di prova, dopo neanche due mesi di servizio.
In sede di lettera di impugnazione del licenziamento, lo Studio Legale Nouvenne ha, tra l’altro, eccepito: a) la nullità del licenziamento, in quanto pretestuoso, siccome da addebitare, in realtà, a ragioni di antipatia personale del Dirigente dell’Ufficio nei confronti del lavoratore; b) la nullità del licenziamento per carenza di potere in capo alla Pubblica Amministrazione, atteso che alla data del licenziamento, da un lato, il lavoratore era assente per malattia (tra l’altro già da tempo), considerata la previsione del CCNL di riferimento che, in caso di malattia, prevede che il periodo di prova rimanga sospeso, e, dall’altro, non erano ancora trascorsi due mesi di lavoro effettivo, termine decorso il quale il CCNL di riferimento consente la libera recedibilità dal rapporto ad ambo le parti; c) l’illegittimità e, comunque, l’infondatezza del licenziamento, essendo il lavoratore nelle condizioni di poter dimostrare, in sede di eventuale giudizio, di avere sempre correttamente e proficuamente adempiuto alle mansioni affidategli, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero in sede di lettera di licenziamento.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa impugnazione del licenziamento, sia in sede stragiudiziale, sia, eventualmente, in sede giudiziale, in favore di quei dipendenti pubblici che fossero interessati.
Dal testo sembra che l’obiettivo sia solo quello di terminare il periodo di prova, e non quello di farsi riconoscere il superamento dello stesso.
Nel caso in cui l’assunzione sia a tempo indeterminato, recuperare un paio di mesi di stipendio mi sembra un obiettivo troppo riduttivo.