La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 15-nonies (rubricato:“Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali“), del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, che, al primo comma, ha stabilito quanto segue:”Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età“.

Il comma terzo della norma in esame ha previsto che:”Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale…“.l limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età

Da ultimo, il D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/2/2020 n. 8, ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 2) che:”Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L’amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all’assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti…“.

E’ evidente come la norma precitata non riconosca un diritto potestativo in tal senso in favore del Dirigente Medico che intenda optare per il trattenimento in servizio, rimanendo in capo alla Struttura Sanitaria di appartenenza il potere di opporsi all’accoglimento della domanda.

Resta inteso, ovviamente, che eventuali dinieghi non motivati o fondati su motivazioni solo apparenti o, addirittura, insussistenti, potranno essere opposti nelle sedi competenti dal Dirigente Medico interessato.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale.