Il c.d. “blocco” dei licenziamenti (introdotto dall’art. 46 del Decreto n. 18/2020 – c.d. “Cura Italia” – convertito nella L. n. 27/2020 e successive modifiche) non impedisce alle parti del rapporto di lavoro di addivenire alla risoluzione consensuale dello stesso.

Esistono, al riguardo, diverse opzioni, ognuna delle quali determina, però, conseguenze diverse tanto per il Datore di lavoro, quanto per il Lavoratore, in ordine alla debenza, oppure no, del contributo aziendale di recesso e in ordine al diritto, oppure no, all’indennità di disoccupazione (c.d. NASPI).

1) Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1372, c. 1, cod. civ.: non è dovuto il contributo aziendale di recesso e non da’ diritto all’indennità di disoccupazione (c.d. NASPI).

2) Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta avanti all’I.T.L. ex art. 7, c. 1, L. n. 604/1966 (come modificato dall’art. 1, c. 40, L. n. 92/2012) in esito alla procedura di conciliazione prevista dalla norma precitata: è dovuto il contributo aziendale di recesso e da’ diritto alla NASPI.

N.B.: a) serve il licenziamento; b) non opera per i lavoratori assunti dopo il 7/3/2015; c) non si applica ai licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto.

3) Risoluzione consensuale avvenuta in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa Azienda, purchè distante oltre 50 Km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti (o più) con i mezzi pubblici: è dovuto il contributo aziendale di recesso e da’ diritto alla NASPI (Circ. INPS 29/7/2015 n. 142; Mess, INPS 26/1/2018 n. 369).

4) Risoluzione consensuale ex art. 14, c. 3, D.L. 14/8/2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), convertito in L. 13/10/2020 n. 126: è dovuto il contributo aziendale di recesso e da’ diritto alla NASPI.

N.B.: serve un Accordo Collettivo Aziendale.

Lo Studio Legale Nouvenne è a disposizione per la relativa assistenza, sia in favore dei Datori di Lavoro che dei Lavoratori che fossero interessati.