ANCORA SUL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI LOCALI E SULL’OBBLIGO – OPPURE NO – DELLA P.A. DI RISPONDERE NEL TERMINE DI 30 GIORNI DI CUI ALLA LEGGE N. 241/1990 ALLE RICHIESTE DI NULLA OSTA PREVENTIVO PER LA MOBILITA’
Si chiede allo Studio Legale Nouvenne se, a fronte di una richiesta di nulla osta preventivo per la mobilità presentata da un dipendente di un Ente Locale, quest’ultimo sia obbligato, oppure no, a rispondere nel termine di 30 giorni, come da previsioni della L. n. 241/90.
Si sono, infatti, presentati alcuni casi di dipendenti di Enti Locali che, a distanza di più di un mese dalla presentazione della relativa richiesta, non avevano ancora ricevuto alcuna formale risposta da parte dell’Ente Pubblico datore di lavoro.
Lo Studio Legale Nouvenne ritiene che la disciplina di cui alla L. n. 241/90 non si applichi ai rapporti di lavoro tra la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro e i propri dipendenti, ma unicamente ai rapporti tra la P.A. e i cittadini.
Da ciò consegue che, fermo restando l’obbligo, discendente dai principi generali di buona fede e correttezza, che l’Ente Locale (Regione, Provincia o Comune che sia) risponda formalmente (per iscritto) alle richieste di nulla osta preventivo per la mobilità provenienti dai singoli dipendenti pubblici, tale risposta non dovrà necessariamente intervenire nel suddetto termine di 30 giorni, ma potrà intervenire anche in un termine più ampio.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza in favore di quei Dipendenti di Enti Locali che fossero interessati.
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