E’ noto che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Società partecipate da Enti Pubblici (le c.d. “municipalizzate”) è, nella stragrande maggioranza dei casi, disciplinato da contratti collettivi nazionali del settore privato.
Ne consegue che, in tema di diritto alla c.d. promozione automatica, il rapporto di lavoro segue le ordinarie regole privatistiche, e, quindi, laddove il lavoratore svolga mansioni superiori rispetto a quelle proprie della sua qualifica di formale inquadramento, avrà il diritto di rivendicare l’inquadramento nella corrispondente qualifica superiore ed il pagamento delle correlate differenze di trattamento economico-retributivo (mentre, come è altrettanto noto, nel lavoro pubblico lo svolgimento di mansioni superiori non da’ diritto all’inquadramento nelle qualifica superiore, ma soltanto alle relative differenze retributive).
Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato della propria assistenza da un lavoratore, dipendente di una Società di trattamento dei rifiuti (partecipata da un Comune del Sud Italia), il quale, pur essendo stato formalmente inquadrato nel 4° livello del CCNL dei Servizi Ambientali UTILITALIA, come impiegato “semplice”, in realtà ha sempre svolto mansioni di Responsabile della Logistica.
Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui le mansioni di Responsabile della Logistica non si attaglino al livello di inquadramento formalmente attribuito al lavoratore, ma, per margini di autonomia e responsabilità, debbano essere fatte rientrare, come minimo, nel superiore 5° livello.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza (sia stragiudiziale che, eventualmente, giudiziale), in favore di quei lavoratori che fossero interessati.
Leave A Comment