Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto dell’assistenza da parte di una lavoratrice, inquadrata nell’Area dei Professionisti della salute e nel profilo professionale di Infermiere, il tutto sulla base del CCNL del Comparto Sanità, la quale, a metà dell’anno 2023, aveva partecipato – risultando idonea all’attribuzione dell’incarico – ad un”Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell’idoneità a ricoprire l’incarico triennale di “Tutor didattico” – n. 6 posti – per il Corso di laurea in Infermieristica”, indetto da un’Azienda Sanitaria Locale della Regione Emilia-Romagna.

Visto l’esito della procedura, l’Azienda Sanitaria Locale che aveva pubblicato l’Avviso, provvedeva a richiedere, ottenendolo, all’Azienda Sanitaria di appartenenza della lavoratrice, anch’essa sita in Emilia-Romagna, ma in una diversa provincia, il rilascio del nulla osta al trasferimento in comando, con decorrenza del trasferimento in data 1/12/2023.

In previsione del proprio trasferimento in comando per la durata di tre anni, la lavoratrice provvedeva all’acquisto di un’automobile, avendo valutato inutilmente oneroso, stante la non eccessiva distanza tra le due città (pari a circa 50 Km), l’andare a vivere nella città in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che aveva indetto il bando e risultando, inoltre, disagevole lo spostarsi in treno.

Sempre in previsione del proprio trasferimento in comando, la lavoratrice si vedeva costretta a richiedere alla propria Azienda Sanitaria datrice di lavoro un periodo di ferie anticipate, onde poter abbattere il relativo monte-ore.

Senonchè, in data 28 novembre – e, quindi, solo due giorni prima della data fissata per il trasferimento in comando – l’Azienda Sanitaria di destinazione – tra l’altro, solo dopo essere stata sollecitata telefonicamente dalla lavoratrice, la quale si era rivolta all’Ufficio Personale per chiedere le modalità della imminente presa di servizio – provvedeva a comunicare alla medesima che:”per motivi organizzativi non è possibile attivare il comando a tempo pieno, per lo svolgimento dell’incarico triennale di “TUTOR didattico” nel Corso di laurea in “Infermieristica” presso la sede di…, e conseguentemente si comunica di annullare la richiesta relativa all’assenso…inviata da quest’Azienda in data 31.08.2023”.

Lo Studio Legale Nouvenne – ritenuto che la suddetta revoca della disponibilità al comando, in quanto  fondata su di una motivazione del tutto generica, oltre che comunicata a soli due giorni dalla data prevista per la presa di servizio, configuri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1337 cod. civ., una palese violazione della buona fede precontrattuale, alla cui osservanza è pacificamente tenuta anche la Pubblica Amministrazione – ha, pertanto, provveduto ad inviare una diffida all’Azienda Sanitaria Locale responsabile dell’illecito, rivendicando il risarcimento dei danni tutti – patrimoniali (coincidenti con la spesa sostenuta dalla lavoratrice per l’acquisto di un’autovettura) e non (coincidenti con i danni morali, esistenziali e da perdita di “chance”) – per l’effetto patiti e patiendi dalla medesima.

L’Azienda Sanitaria Locale non ha dato riscontro alla diffida; pertanto si procederà in via giudiziale.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Lavoratori del Comparto della Sanità Pubblica che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità o al comando.