Il “variopinto” mondo del lavoro non finisce mai di stupire.

Ed invero, lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato dell’assistenza da parte di una dipendente di un Comune della Regione Emilia Romagna – assunta, da più di quindici anni, con la qualifica di Istruttore Amministrativo categoria C4, ora Area Istruttori, sulla base del CCNL del Comparto del personale delle Funzioni Locali, con l’incarico di addetta all’Ufficio dello Stato Civile/Anagrafe – la quale, essendo insorte, nell’ultimo anno e mezzo, delle notevoli “frizioni” con la Dirigente Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali/Affari generali del medesimo Comune, “frizioni” dettate da mere ragioni di antipatia personale più volte manifestate dalla predetta Dirigente – a metà del mese di marzo di quest’anno ha comunicato al proprio Ente di appartenenza le proprie dimissioni con preavviso dal rapporto di lavoro, con effetti dal 3 maggio, per trasferirsi alle dipendenze di un altro Comune, sito in una diversa Provincia.

Appresa la notizia, la precitata Dirigente Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali/Affari generali ha incaricato la lavoratrice di redigere una relazione finalizzata a consentire il “passaggio delle consegne” con le altre colleghe rimaste in servizio.

La lavoratrice produceva due relazioni: la prima in data 5 aprile, consegnata direttamente a mani della predetta Dirigente Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali/Affari generali, e, la seconda, inviata, in data 8 aprile, al Sindaco, all’Assessore al Personale ed al Vice-Segretario Comunale.

Orbene, in data 2 maggio (e, quindi, l’ultimo giorno di lavoro) la precitata Dirigente Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali/Affari generali ha consegnato alla lavoratrice una nota di “osservazioni” in merito alle relazioni in questione, nota con la quale ha “dato la stura” a tutto il livore e l’acredine che essa Dirigente “covava” nei confronti della lavoratrice, abbandonandosi ad una serie di giudizi denigratori sia della di lei professionalità sia della di lei dignità umana, quali, per esempio: ”Dai primi tempi dell’anno 2023, e con intensità crescente fino ad arrivare ai giorni nostri, hai attuato comportamenti del tutto non in linea con quanto da te dimostrato negli anni precedenti…quando ti sei distinta per competenza e professionalità…

Purtroppo invece, da inizi 2023, si rileva:

  • un numero di assenze più alto rispetto ai periodi pregressi…oltre la frequente richiesta di ferie nel breve termine, non preventivamente concordate con le colleghe, mettendo spesso in difficoltà l’ufficio;
  • una crescente mancanza di rispetto verso il mio ruolo di superiore…e verso l’Amministrazione…;
  • la sostanziale indisponibilità ad un reale e fattivo trasferimento di competenze/affiancamento alle colleghe…;

In aggiunta a quanto sopra attesto che nel periodo dal 15 marzo (data delle tue dimissioni) ad oggi non ti sei applicata con cura e dedizione per realizzare le operazioni sull’Elettorale che sono sempre rientrate nella tua ordinaria attività.

Infine rimarco come gli accadimenti legati alle tue improvvise ed impreviste dimissioni…abbiano creato una situazione di grande disagio organizzativo…e soprattutto, di disagio relazionale ed emotivo…

E’ pertanto con estrema amarezza e delusione umana e professionale che ci si ritrova oggi a puntualizzare, per esclusivo amore della verità e per il dovuto rispetto al restante personale dell’Ufficio e dell’Amministrazione tutta, l’andamento dei fatti.

E’ del tutto lecito che un lavoratore ricerchi altre occasioni di crescita professionale, ma lo deve fare senza mettere in difficoltà l’ufficio di provenienza ed in un clima di trasparenza, o, almeno, di non diniego della verità. Questo a maggior ragione quando si professa correttezza, professionalità  ed attaccamento al lavoro.

Lo Studio Legale Nouvenne, valutato l’obiettivo contenuto denigratorio delle suddette affermazioni – del tutto gratuite e ciò, a maggior ragione, se si considera che nessuna contestazione al riguardo era mai stata mossa alla lavoratrice e che, anzi, tutte le note di valutazione rilasciate nel corso degli anni alla medesima riportavano punteggi buoni o ottimi – ha, pertanto, espresso il parere secondo cui sussistono, nel caso in esame, le condizioni per l’invio (quantomeno) di una diffida stragiudiziale, al fine di richiedere al Dirigente comunale in questione ed, in solido, al Comune, il risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) patiti e patiendi dalla lavoratrice.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Lavoratori, sia del Settore privato, sia del Settore Pubblico, che siano stati fatti oggetto di comportamenti denigratori e lesivi della loro dignità umana e professionale.