Lo Studio Legale Nouvenne ha, di recente, agito in giudizio, in via ordinaria, nell’interesse di un’Infermiera, la quale, essendo risultata vincitrice di un Avviso di mobilità emesso da un’Azienda Sanitaria Locale della Regione Campania (Regione di residenza della lavoratrice), si era vista negare il nulla osta alla mobilità da parte della propria Azienda Sanitaria Locale datrice di lavoro, sita nella Regione Lazio.

A fondamento del diniego di nulla osta l’ASL di appartenenza della lavoratrice aveva addotto, da un lato, il fatto che, al momento della presentazione della domanda di rilascio del nulla osta, la lavoratrice non aveva ancora superato il periodo minimo di permanenza in servizio di cinque anni contrattualmente previsto in sede di contratto individuale di lavoro, e, dall’altro, la asserita “grave carenza di organico” di personale infermieristico.

In sede di ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato avanti al Tribunale di Roma – Sez. Lav. – lo Studio Legale Nouvenne ha eccepito l’illegittimità del diniego in questione, sotto entrambi i profili.

Ed invero, per quanto attiene al primo profilo, lo Studio Legale Nouvenne ha evidenziato come la lavoratrice, prima di essere assunta (nell’aprile del 2020) a tempo indeterminato dall’Azienda sanitaria convenuta in giudizio, avesse prestato, in precedenza, per più di quattordici anni ed in via continuativa, attività lavorativa nell’interesse della medesima ASL, sempre con le medesime mansioni di infermiera, sulla base di una serie reiterata di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; per modo che la lavoratrice doveva, a ben vedere, ritenersi, a tutti gli effetti, inserita negli organici della ASL convenuta in giudizio da (ben) più di cinque anni.

Mentre, per quanto riguarda il secondo profilo, lo Studio Legale Nouvenne ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione (“grave carenza di organico” di personale infermieristico), in quanto smentita dal rilievo che, in precedenza, l’ASL datrice di lavoro aveva concesso alla lavoratrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, il nulla osta, dapprima all’assegnazione temporanea per un anno (dall’1/5/2021 al 30/4/2022) di essa Infermiera presso la stessa ASL della Regione Campania (che aveva successivamente bandito l’Avviso di mobilità in questione), e, poi, alla proroga (per ulteriori due anni e, quindi, fino al 15/5/2024) della suddetta assegnazione; chè, invece, l’ASL datrice di lavoro ben avrebbe potuto – consentendolo espressamente la norma precitata (“L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”) – negare il richiesto nulla osta, atteso che la invocata “grave carenza di organico” rappresenta, con ogni evidenza, uno di quei “casi o esigenze eccezionali” che avrebbero giustificato il diniego di nulla osta.

Con conseguente illegittimità, anche sotto tale, profilo del diniego di nulla osta alla mobilità.

In uno dei prossimi contributi si darà conto degli esiti della causa.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Lavoratori del Comparto della Sanità Pubblica che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.