Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di una lavoratrice cinquantenne, la quale – assunta da quasi vent’anni alle dipendenze di una Società titolare di una Concessionaria di Automobili con sede nella Regione Lombardia, con la qualifica formale di “host” e l’inquadramento nel 4° livello professionale del CCNL Terziario-Commercio, ma, che, in realtà, oltre all’attività di addetta alla “reception”, ha sempre svolto una pluralità di altre mansioni, tali da far ritenere corretto un inquadramento nel (superiore) 2° livello del CCNL applicato – a far tempo dal mese di ottobre del 2023 ad oggi è risultata destinataria di (ben) 8 contestazioni disciplinari, tutte esitate nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per uno o due giorni.

I fatti (asseritamente) di rilievo disciplinare addebitati alla lavoratrice, andavano dall’avere la stessa indossato un tipo di scarpe non adatte (“basse”, anziché col tacco), all’avere la stessa fumato, per alcuni istanti, all’interno della Concessionaria, una sigaretta elettronica, all’avere la medesima utilizzato, sempre per alcuni istanti, il proprio telefono cellulare in orario di lavoro.

A nulla sono valse le giustificazioni rese dalla lavoratrice, la quale ha, tra l’altro, evidenziato l’insussistenza di un Regolamento Aziendale in materia di “dress code”.

Stando così le cose, lo Studio Legale Nouvenne ha, pertanto, espresso il parere secondo cui la suddetta modalità di esercizio del potere disciplinare da parte del Datore di Lavoro sia illegittima, in quanto fondata su addebiti disciplinari obiettivamente pretestuosi; il che consente di ritenere che l’unica (illecita) volontà del Datore di Lavoro sia quella di estenuare la dipendente, così inducendola a rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro, e, quindi, consente di ritenere realizzata, nel caso concreto, una fattispecie di “mobbing”.

Lo Studio Legale Nouvenne ha, in conclusione, consigliato l’invio di una diffida, mediante cui impugnare e contestare le sanzioni disciplinari irrogate e chiedere il risarcimento dei relativi danni non patrimoniali (in termini di danni morali ed esistenziali) per l’effetto patiti e patiendi dalla dipendente.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, pertanto, per la relativa assistenza (sia stragiudiziale che, eventualmente, giudiziale), in favore di quei lavoratori, sia del settore privato che del settore pubblico, che fossero interessati a difendersi da una contestazione disciplinare.