E’ noto che la normativa volta a contrastare l’emergenza epidemiologica in atto (v. Legge 19/11/2021 n. 165, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21/9/2021 n. 127 e, di conseguenza, del D.L. 22/4/2021 n. 52, introduttivo della disciplina del c.d. “green pass”; D.L. 26/11/2021 n. 172), ha introdotto l’obbligo vaccinale dapprima a carico di tutti gli operatori della sanità (medici, infermieri, tecnici di laboratorio ecc.), e, poi, per quel che qui rileva, di tutti gli appartenenti al settore scolastico (personale docente e non docente) ed alla polizia locale.

La normativa in questione prevede che coloro i quali non intendano sottoporsi al vaccino vengano sospesi dal lavoro, seppur “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, e, durante il periodo di sospensione, non percepiscano “la retribuzione”, né qualsiasi altro “compenso o emolumento, comunque denominati”.

Lo Studio Legale Nouvenne è del parere che se la privazione della retribuzione è tale da compromettere le esigenze di sussistenza minime del lavoratore, questi, laddove sia nelle condizioni di poter fornire la relativa dimostrazione, potrà agire in giudizio in via d’urgenza, al fine di vedersi riconoscere un c.d. assegno alimentare.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza in favore di quei lavoratori del Comparto Sanità o del Comparto Scuola o degli appartenenti alla Polizia Locale che fossero interessati.