E’ noto che, in caso di insolvenza del Datore di lavoro, la normativa vigente (art. 2 L. n. 297/1982; artt. 1-2-4 D.Lgs. n. 80/1992; D.Lgs. n. 186/2005) appresta una speciale tutela in favore dei lavoratori subordinati, mediante l’intervento dell’apposito Fondo di Garanzia presso l’I.N.P.S.

La precitata normativa prevede, infatti, che, laddove il Datore di lavoro sia stato dichiarato fallito o ammesso alle altre procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, procedura di liquidazione del patrimonio) oppure, se si tratti di datore di lavoro non assoggettabile a fallimento, laddove l’esecuzione forzata sia risultata, in tutto o in parte, infruttuosa, tale Fondo di Garanzia si sostituisca al Datore di lavoro nel pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione e del trattamento di fine rapporto.

L’I.N.P.S., nel corso degli anni, ha disciplinato, mediante proprie Circolari, le modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo di Garanzia da parte dei lavoratori interessati.

Con il presente contributo si intende affrontare il caso di quei lavoratori, che, all’esito dell’esperimento della procedura esecutiva, non abbiano recuperato (o abbiano recuperato solo in parte) i propri crediti di lavoro per retribuzioni e per trattamento di fine rapporto e, quindi, si siano risolti a presentare domanda di intervento del Fondo di Garanzia presso l’I.N.P.S..

In tali casi, infatti, non è infrequente che l’I.N.P.S. respinga la domanda del lavoratore di intervento del Fondo di Garanzia, ponendo, a fondamento del diniego, il mancato preventivo esperimento di un pignoramento mobiliare presso la sede del Datore di lavoro o presso la di lui residenza, nonostante, nel caso concreto, il lavoratore abbia infruttuosamente esperito un pignoramento presso terzi o sia infruttuosamente intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare.

Avverso tale diniego il lavoratore può proporre opposizione avanti al Giudice del Lavoro territorialmente competente, al fine di ottenere l’auspicato accertamento del proprio diritto all’intervento del predetto Fondo di Garanzia e, quindi, il pagamento, da parte dell’I.N.P.S. delle somme dovute a titolo di ultime tre mensilità della retribuzione e di T.F.R.

In argomento la Corte di Cassazione ha avuto occasione di stabilire che l’obbligo per il lavoratore di esperire l’esecuzione forzata viene meno in tutti i casi in cui l’esperimento di quest’ultima ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza o quando la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del Datore di lavoro si considerano provate in relazione al caso concreto (v. Cass. 3/10/2011 n. 20190).

Al Giudice del Lavoro compete, quindi, di valutare, caso per caso, se il lavoratore abbia fatto, secondo buona fede e correttezza, tutto quanto era nelle sue possibilità per tentare di recuperare il proprio credito in via forzosa.

Con una recente sentenza – emessa in una causa patrocinata dallo Studio Legale Nouvenne – la Corte d’Appello di Brescia – Sez. Lav. – (sent. n. 179/2020, pubblicata sotto le date 15/10-2/11/2020), in accoglimento dell’appello e, quindi, in riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, ha accolto la domanda di un lavoratore che si era visto rigettare dall’I.N.P.S. la domanda di accesso al Fondo di Garanzia, a motivo dell’omesso preventivo esperimento di un pignoramento mobiliare presso la sede della Ditta datrice di lavoro o presso la residenza del titolare della Ditta, condannando, pertanto, l’I.N.P.S. a corrispondere in favore del lavoratore appellante quanto allo stesso dovuto a titolo di ultime tre mensilità della retribuzione e di T.F.R., oltre che a rimborsare al medesimo le spese legali di entrambi i gradi del giudizio.

A fondamento della decisione la Corte d’Appello ha rilevato che il complesso delle circostanze del caso concreto (tempestiva attivazione del lavoratore al fine dell’ottenimento di un Decreto Ingiuntivo nei confronti del Datore di lavoro per il pagamento dei crediti di lavoro rimasti insoluti; tempestiva (tentata) notifica dell’atto di precetto presso la sede della Ditta; avvenuto trasferimento, nelle more, della Ditta in altra sede, rimasta sconosciuta; causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo meramente dilatoria proposta dal Datore di lavoro; all’esito della sentenza di rigetto dell’opposizione al Decreto Ingiuntivo, tempestivo intervento in un procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, procedura esecutiva durata quattro anni e rivelatasi totalmente infruttuosa) dovesse portare a ritenere che il lavoratore avesse dato la prova di avere agito secondo l’ordinaria diligenza e buona fede e che, quindi, contrariamente alle pretese dell’I.N.P.S., non potesse essere onerato di un’ulteriore attività esecutiva nei confronti del proprio Datore di lavoro.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, pertanto, per la relativa assistenza giudiziale nei confronti di quei lavoratori subordinati che fossero interessati a proporre opposizione avverso il rigetto della domanda di ammissione al Fondo di Garanzia I.N.P.S.