Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere circa le prospettive di accoglimento di un eventuale ricorso per impugnazione di un licenziamento per giusta causa fondato su fatti accaduti più di un anno prima rispetto al momento della formale contestazione dell’addebito.

Nel caso concreto si addebitava, al lavoratore, addetto ad un servizio di chiamate di emergenza, attivo 24h su 24, per guasti di ascensori e per soccorso stradale, di non aver correttamente “processato” n. 46 chiamate di emergenza succedutesi nell’arco di svariati mesi, essendo risultato, secondo la prospettazione dell’Azienda datrice di lavoro formalizzata in sede di lettera di contestazione disciplinare, che a tali chiamate il lavoratore aveva dedicato meno di 20 secondi per ciascuna.

In sede di lettera di giustificazioni il lavoratore si era difeso, con l’assistenza di un Organizzazione Sindacale, lamentando la tardività della contestazione disciplinare, e tanto anche in considerazione del fatto che: a) durante le otto ore del turno di servizio, esso lavoratore si trovava abitualmente ricevere, e, poi, a gestire, anche più di cento chiamate di emergenza; per cui, visto il tempo trascorso dai fatti, gli era materialmente impossibile fare mente locale e prendere una posizione sulle chiamate in contestazione; b) al termine di ogni turno di servizio era tenuto a compilare un “report” delle chiamate ricevute e dei relativi tempi di lavorazione; per modo che l’Azienda datrice di lavoro avrebbe avuto tutte le possibilità di procedere ad un’immediata contestazione degli addebiti.

Stando così le cose, lo Studio Legale Nouvenne – fermo restando che la prova del fatto/i contestato/i disciplinarmente grava interamente sull’Azienda datrice di lavoro, la quale dovrà dimostrare, in sede di eventuale giudizio, da un lato, che il fatto di rilievo disciplinare si è realmente verificato nei termini indicati in sede di lettera di contestazione disciplinare e, dall’altro, che tale fatto è imputabile al lavoratore (poi) licenziato, per cui, laddove tale prova non venisse fornita, il licenziamento sarebbe dichiarato nullo o, perlomeno, illegittimo, a prescindere da ogni valutazione circa la possibile tardività dell’originaria contestazione disciplinare – ha espresso il parere secondo cui il licenziamento in questione potrebbe essere ritenuto illegittimo, per tardività della contestazione disciplinare, trovandosi, nel caso in esame, il lavoratore nell’impossibilità di fornire un’adeguata difesa e, per contro, trovandosi il Datore di lavoro nella possibilità di procedere ad un’immediata contestazione dell’addebito.

E tanto in ossequio al predominante orientamento giurisprudenziale, secondo cui la non immediatezza della contestazione disciplinare non rileva in quanto tale, ma in quanto determini l’impossibilità per il lavoratore di fornire un’adeguata difesa, anche in ragione del fatto che il tempo (più o meno lungo) trascorso dai fatti (in ipotesi di rilievo disciplinare) può avere legittimamente ingenerato nel lavoratore la convinzione che il Datore di Lavoro abbia deciso di soprassedere dall’esercizio del potere disciplinare, in tal modo prestando sostanziale acquiescenza alle condotte (solo successivamente, oltre che tardivamente) contestate.

Con tutte le conseguenze reintegratorie/indennitarie previste dalla legge.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, pertanto, per la relativa assistenza, sia in sede di procedimento disciplinare, sia in sede di eventuale successivo giudizio di impugnazione della sanzione espulsiva, in favore di quei Lavoratori, sia del settore privato che del settore pubblico, che fossero interessati.