Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di una dipendente di un’Azienda del Settore Metalmeccanico, la quale, assunta, da circa vent’anni, con la qualifica di Impiegata e le mansioni di Responsabile dell’ufficio amministrativo, lamentava, a partire da qualche mese addietro, una modifica nel comportamento delle di lei due colleghe di ufficio, le quali avevano, di tanto in tanto, preso a fare “battutine” sul suo conto, canzonandola per il modo, a loro dire antiquato, di vestire e di parlare, e, in occasione della pausa-pranzo, facendo, altresì, talora, delle allusioni ad una patologia legata all’alimentazione da cui è affetta la di lei figlia.
Riferiva, poi, la lavoratrice che, a fronte delle relative lamentele portate all’attenzione dei titolari dell’Impresa datrice di lavoro, costoro avevano dichiarato di non essere al corrente di simili comportamenti e che, comunque, si sarebbero adoperati, al fine di una loro cessazione, mediante il trasferimento in altri uffici delle due colleghe in questione.
Alla luce di quanto precede, lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui, nel caso concreto, ci si trova, dinanzi, più che altro, ad una normale conflittualità di rapporti che, entro certi limiti, può essere fatta rientrare nell’ordine naturale delle cose.
Lo Studio Legale Nouvenne ha, quindi, ritenuto che, nella fattispecie in esame, non siano ravvisabili gli elementi in presenza dei quali la giurisprudenza consolidata configura la sussistenza del c.d. “mobbing” e ciò in considerazione del fatto che, oltre alla sporadicità delle condotte lamentate, manca, nella fattispecie in esame, qualunque intento lesivo in capo al Datore di Lavoro (che, anzi, si è dichiarato disponibile a venire in soccorso della lavoratrice).
E ciò, poi, senza trascurare il fatto che la lavoratrice in questione era del tutto priva di registrazioni o di video-registrazioni da poter utilizzare come prova in sede di eventuale giudizio.
V’è da dire, peraltro, per completezza, che la recente entrata in vigore (in data 29 ottobre u.s.) della Convenzione OIL n. 190, per la prevenzione e il contrasto delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro – definite come “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico” (art. 1) – potrà indurre la giurisprudenza a rimeditare il proprio tradizionale orientamento in materia di c.d. “mobbing”, atteso che la norma precitata pare prescindere dalla sussistenza dell’elemento psicologico (c.d. animus nocendi), e, conseguentemente, a riconoscere tutela a situazioni che prima erano escluse dalla nozione di “mobbing”.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale sia (eventualmente) giudiziale, in favore di quei lavoratori, tanto del settore privato quanto del settore pubblico, che fossero eventualmente interessati.
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