E’ noto che l’art. 2 della L. n. 297/1982 dispone che:“trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo…il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere, a domanda, il pagamento…del Trattamento di Fine Rapporto”.

Si chiede allo Studio Legale Nouvenne quali siano le condizioni di accesso al Fondo di Garanzia presso l’I.N.P.S. per il pagamento del T.F.R. e delle ultime tre mensilità della retribuzione nel caso in cui il fallimento della Società datrice di lavoro venga chiuso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 della L.F., senza che si faccia luogo, per totale mancanza di attivo in capo al Fallimento, al procedimento di verifica dei crediti in sede di accertamento del passivo.

In tale ipotesi di mancato accertamento del passivo, l’I.N.P.S., attraverso l’emanazione di alcune Circolari, ha onerato il lavoratore, ai fini dell’ammissione al Fondo di Garanzia, di procedere all’esecuzione individuale nei confronti della Società datrice di lavoro dichiarata fallita, esibendo, all’esito, ad esso I.N.P.S., oltre a tutta una serie di documenti, anche l’originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) e la copia autentica del verbale di pignoramento negativo.

La suddetta posizione dell’I.N.P.S. ha ricevuto il conforto della Corte di Cassazione (v. Cass. 28/1/2020 n. 1886; Cass. 22/5/2007 n. 11945; Cass. 7/6/2007 n. 13305).

La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno in bonis del datore di lavoro, ben avrebbe potuto il lavoratore interessato procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della Società datrice di lavoro, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070/2013).

Tuttavia, è opinione dello Studio Legale Nouvenne che tali principi non possano trovare applicazione nell’ambito di fattispecie peculiari, laddove accade che: a) la Società datrice di lavoro dichiarata fallita non possieda alcun bene; b) la medesima Società sia stata cancellata dal Registro delle Imprese, cessando, conseguentemente, di esistere come soggetto giuridico; c) l’amministratore o gli amministratori della Società risultino nullatenenti o irreperibili.

In tali casi il lavoratore si trova nella giuridica, ancor prima che materiale, impossibilità di procurarsi un titolo esecutivo.

Per cui la pretesa dell’I.N.P.S. a che il lavoratore richiedente esibisca l’originale del titolo esecutivo ed il verbale di pignoramento negativo non può che gravare l’interessato di un onere che, oltre ad essere inutile, siccome improduttivo di qualunque effetto, è, altresì, inutilmente dispendioso.

Il che si traduce, in ultima analisi, nella negazione del diritto del lavoratore di accedere al Fondo di Garanzia.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, in favore di quei Lavoratori che fossero interessati.