E’ noto che l’art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali – T.U.E.L.) nell’introdurre la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ad un dipendente della stessa (o di altra) Amministrazione, al comma 5 ha previsto il collocamento di tale dipendente, per tutta la durata dell’incarico, in aspettativa senza assegni, ma con riconoscimento dell’anzianità di servizio, invece della cessazione dell’incarico originariamente contemplata.
Lo Studio Legale Nouvenne ha, di recente, affrontato il caso di una dipendente di un Ente Camerale che si era vista attribuire un incarico dirigenziale a tempo determinato e, per la durata dell’incarico, era stata collocata in aspettativa dalle precedenti funzioni, peraltro senza conservazione dell’anzianità di servizio.
Dopo varie proroghe dell’incarico dirigenziale, il nuovo Segretario Generale dell’Ente in questione, subentrato al Segretario Generale che aveva sottoscritto il contratto e collocato in aspettativa la dipendente, ha manifestato dei dubbi circa la legittimità della concessione dell’aspettativa, minacciandone la revoca.
Con la conseguenza, quindi, che in tal caso, alla scadenza del contratto a tempo determinato da dirigente, la dipendente avrebbe rischiato di perdere il proprio precedente ruolo all’interno dell’Ente.
Lo Studio Legale Nouvenne, ritenuta l’applicabilità anche agli Enti Camerali della precitata normativa di cui all’art. 110 del T.U.E.L., si è pronunciato nel senso della legittimità della concessione dell’aspettativa e, pertanto, nel senso dell’illegittimità di un’eventuale revoca, oltre che nel senso dell’illegittimità del mancato riconoscimento, nel caso concreto, dell’anzianità di servizio.
Lo Studio Legale Nouvenne ha, altresì, ventilato la possibilità, in caso di revoca dell’aspettativa, di agire nei confronti dell’Ente Camerale per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di un legittimo affidamento (essendo stato l’Ente a proporre alla dipendente il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, con contestuale collocamento della medesima in aspettativa dal precedente incarico), nonché per il risarcimento di eventuali danni patrimoniali da perdita di “chance” e di eventuali danni non patrimoniali (in termini di danni morali e/o esistenziali e/o alla salute psicofisica).
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, in favore di quei dipendenti pubblici che si trovino in situazioni analoghe.
Leave A Comment