Con il termine insubordinazione si intende qualunque comportamento (attivo o omissivo) mediante cui il lavoratore subordinato si rifiuta di adempiere ad un ordine impartitogli o da un superiore gerarchico o dallo stesso Datore di Lavoro, oppure viene meno al rispetto dovuto al ruolo ed all’autorità dei medesimi.
Tutti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro contemplano l’insubordinazione come fatto che giustifica il licenziamento del lavoratore (“in tronco” o con preavviso, a seconda della gravità del comportamento insubordinato verificatosi in concreto).
Si tratta, quindi, di valutare come il lavoratore, al fine di evitare la sanzione del licenziamento, possa difendersi da una contestazione disciplinare che gli addebiti una condotta insubordinata.
Lo Studio Legale Nouvenne ha, di recente, assistito, in sede di procedimento disciplinare, una lavoratrice, con il ruolo di impiegata direttiva, dipendente di un’Azienda del Settore Metalmeccanico Industria, alla quale era stato contestato di essersi rifiutata, a mezzo di alcune mail inviate al diretto superiore, di svolgere le (ulteriori) mansioni da questi affidatele e, quindi, di aver posto in essere una grave insubordinazione.
Nelle precitate mail la lavoratrice aveva affermato di ritenere che tali ulteriori mansioni non rientrassero nella di lei “job description” e, quindi, di non essere tenuta a svolgerle.
In sede di lettera di giustificazioni la lavoratrice si è difesa sostenendo, a propria discolpa, che le di lei mail, ben lungi dal contenere un rifiuto ad adempiere, costituivano, invece, l’espressione di un legittimo diritto di critica nei confronti dell’ordine impartitole dal superiore e, quindi, non integravano gli estremi della contestata insubordinazione.
L’Azienda datrice di lavoro, pur ritenendo inaccoglibili le giustificazioni presentate dalla lavoratrice, ha, ciò nonostante, deciso di non irrogare il licenziamento, optando per una sanzione conservativa (nel caso concreto, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni).
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza (sia stragiudiziale che, eventualmente, giudiziale), in favore di quei lavoratori che fossero interessati.
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