In tema di infortunio sul lavoro la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2087 cod. civ., che dispone che:”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure, che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La costante giurisprudenza ha interpretato tale norma tenendo conto dei principi dell’ordinamento e particolarmente del diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost, del limite che l’art. 41 c. 2 Cost. pone al principio della libertà di iniziativa economica privata, laddove ne vieta l’esercizio con modalità tali da pregiudicare la sicurezza e la dignità umana, e di quello di correttezza e di buona fede risultante dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.

Così interpretata, tale regola giuridica è considerata norma di chiusura del sistema di protezione del lavoratore; da questa disposizione viene, quindi, fatto derivare sia il divieto per il Datore di lavoro di compiere direttamente qualsiasi comportamento (quale ne siano la natura o l’oggetto) lesivo dell’integrità fisica e della personalità morale del dipendente, sia l’obbligo di prevenire e scoraggiare la realizzazione di simili condotte nell’ambito ed in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’inadempimento di tali obblighi genera la responsabilità contrattuale del datore di lavoro.

La giurisprudenza ha, altresì, avuto modo di affermare che la norma in esame non introduce una responsabilità “oggettiva” a carico del Datore di Lavoro; cosicchè il verificarsi di un infortunio sul lavoro non implica, automaticamente, la responsabilità del Datore di Lavoro.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, ciò comporta che grava sul lavoratore infortunato l’onere di provare l’evento (cioè l’infortunio), il suo collegamento con l’attività lavorativa ed i danni (patrimoniali e non) che ne sono derivati.

Mentre graverà sul Datore di Lavoro l’onere di dimostrare di avere fatto tutto ciò che era nelle sue concrete possibilità per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.

In sede di eventuale ricorso in giudizio è, comunque, opportuno che il lavoratore infortunato, al fine di evitare di configurare come oggettiva la responsabilità del Datore di Lavoro, indichi la norma di protezione asseritamente violata dal datore di lavoro o, in assenza di una norma siffatta, indichi quali accorgimenti, in concreto, il Datore di Lavoro avrebbe dovuto adottare, al fine di evitare il verificarsi dell’evento.

Lo Studio Legale Nouvenne ha, di recente, affrontato il caso di un infortunio sul lavoro occorso ad una lavoratrice del Settore della Grande Distribuzione, la quale, assunta con le mansioni di Addetta al banco macelleria, mentre spostava, da un piano ad un altro di lavoro, un pesante tagliere (del peso di oltre 10 kg), questo le cadeva pesantemente su un dito della mano destra, procurandole il distacco di una falange; il che rendeva necessario un intervento chirurgico di riduzione ed un successivo periodo di riabilitazione.

Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui la responsabilità del Datore di Lavoro si configura, nel caso in esame, nell’avere esso Datore di Lavoro omesso di dotare la lavoratrice di guanti anti-schiacciamento e, comunque, di prescriverle di farsi coadiuvare da un collega nello svolgimento della suddetta operazione.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che (eventualmente) giudiziale, in favore di quei Lavoratori o Datori di Lavoro che fossero interessati i primi ad ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) derivanti da un infortunio sul lavoro, mentre i secondi a resistere a tali pretese risarcitorie, deducendo la propria assenza di responsabilità nell’occorso.