E’ noto che, sulla base del disposto di cui all’art. 7, 2° c., della L. n. 300/970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore “senza averlo sentito a sua difesa”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, però, interpretato tale disposizione nel senso che solo ove il lavoratore lo chieda il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore stesso (Cass. n. 23528/2013), ma, in mancanza di una tale richiesta, che deve essere espressa e inequivoca, non esiste alcun onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente.

Sempre secondo il precitato insegnamento della Suprema Corte, l’omessa audizione del lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, rende illegittima la successiva sanzione disciplinare, conservativa o espulsiva che sia.

Se la sanzione disciplinare è rappresentata dal licenziamento, le conseguenze della predetta illegittimità sono di tipo indennitario e sono diverse a seconda che trovi applicazione l’art. 18 della L. n. 300/1970 (nella versione risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), per coloro i quali siano stati assunti prima del 7/3/2015, o l’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015, per gli assunti dopo il 7/3/2015.

Nel primo caso (art. 18 St. Lav.) la legge prevede il pagamento in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria che va da un minimo di 6 a un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (per le Aziende che occupino almeno 15 dipendenti, mentre per le Aziende sotto i 15 dipendenti l’indennità in questione va da 2,5 a 6 mensilità); mentre, nel secondo caso (art. 4 D.Lgs. n. 23/2015), la legge prevede il pagamento di un’indennità risarcitoria compresa da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR (sempre per le Aziende che occupino almeno 15 dipendenti, mentre per le Aziende sotto tale soglia l’indennità in questione va da una a sei mensilità).

Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato di impugnare un licenziamento per giusta causa (la cui motivazione era fondata su un episodio di presunta appropriazione indebita di beni aziendali), nell’ambito del quale, nonostante l’espressa richiesta di essere sentito oralmente formulata dal lavoratore in sede di lettera di giustificazioni, il Datore di lavoro aveva omesso di provvedere all’audizione a difesa del lavoratore.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, che, eventualmente giudiziale, in favore di quei lavoratori che fossero interessati.