Ogni lavoratore, sia del settore privato che del settore pubblico, può certamente esprimere delle critiche nei confronti del proprio Datore di lavoro, stante il diritto di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito.
La giurisprudenza ha, ormai da molti anni, espresso il principio secondo cui tali critiche devono rispettare il criterio della continenza, sia formale che sostanziale.
Ciò comporta che le critiche devono essere fondate su fatti veri ed essere espresse in forme e modi tali da non sfociare in una gratuita denigrazione del Datore di lavoro.
Laddove il criterio della continenza non venga rispettato, il lavoratore si espone alle relative conseguenze disciplinari, essendo passibile di contestazione e di conseguente sanzione, fino ad arrivare, nei casi estremi, al licenziamento disciplinare.
Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato di una consulenza da parte di un lavoratore, dipendente di una primaria Azienda di telefonia e già gravato di precedenti sanzioni disciplinari conservative nell’ultimo biennio (sanzioni sempre legate ad un esercizio del diritto di critica trasmodante dai canoni fissati dalla giurisprudenza), il quale si è visto contestare di essersi espresso, all’interno di una “chat” aziendale, con toni e modi offensivi ed irrispettosi nei riguardi del Dirigente dell’Area, il quale gli aveva, a più riprese, ma senza esito, richiesto di partecipare ad un sondaggio indetto dall’Azienda tra tutti i dipendenti sulla generale tematica dell’inclusione delle persone e delle famiglie “gender fluid” e “LGBT”.
In particolare, il dipendente in questione si era categoricamente rifiutato di partecipare al sondaggio, utilizzando una terminologia ai limiti del turpiloquio e modi assai bruschi.
Mentre, in sede di lettera di giustificazioni il lavoratore ha addotto proprie convinzioni personali e religiose ostative al riconoscimento come “famiglie” delle unioni tra persone “gender fluid” e “LGBT”.
Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui le modalità espressive utilizzate dal lavoratore non siano rispettose del canone della continenza e, quindi, espongano il medesimo all’irrogazione di una (ulteriore) sanzione disciplinare, che potrebbe, in ipotesi, coincidere, addirittura, considerati i precedenti disciplinari specifici, con un licenziamento disciplinare.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia in sede di redazione della lettera di giustificazioni, sia in sede di successiva impugnazione dell’eventuale sanzione disciplinare, in favore di quei lavoratori, sia del settore privato, che del settore pubblico, che fossero interessati.
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